La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica e che abroga il regolamento (CE) n. 1228/2003 (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 11,
considerando quanto segue:
(1)Realizzare rapidamente un mercato interno dell'energia perfettamente funzionante e interconnesso è fondamentale per mantenere la sicurezza dell'approvvigionamento energetico, aumentare la competitività e garantire che tutti i consumatori possano acquistare energia a prezzi accessibili.
(2)Il regolamento (CE) n. 714/2009 stabilisce norme non discriminatorie che disciplinano l'accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica al fine di garantire il buon funzionamento del mercato interno dell'energia elettrica. Inoltre, l'articolo 5 della direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) impone agli Stati membri o alle autorità di regolamentazione, qualora gli Stati membri abbiano così disposto, di assicurare, tra le altre cose, che siano definite norme tecniche oggettive e non discriminatorie che stabiliscano i requisiti tecnici minimi di progettazione e di funzionamento per la connessione al sistema. Nei casi in cui i requisiti costituiscono condizioni di connessione alle reti nazionali, l'articolo 37, paragrafo 6, della medesima direttiva conferisce alle autorità di regolamentazione il compito di fissare o approvare quantomeno le metodologie usate per calcolarle o stabilirle. Per assicurare la sicurezza del sistema di trasmissione interconnesso, è fondamentale stabilire un'interpretazione comune dei requisiti per la connessione alla rete applicabili agli impianti di consumo e ai sistemi di distribuzione, compresi i sistemi di distribuzione chiusi. I requisiti che contribuiscono a mantenere, preservare e ripristinare la sicurezza del sistema al fine di facilitare il buon funzionamento del mercato interno dell'energia elettrica all'interno delle aree sincrone e tra di esse, nonché a conseguire l'efficienza in termini di costi, dovrebbero essere considerati questioni transfrontaliere relative alla rete e questioni relative all'integrazione del mercato.
(3)È opportuno definire norme armonizzate sulla connessione alla rete per gli impianti di consumo e i sistemi di distribuzione allo scopo di stabilire un quadro giuridico chiaro per le connessioni alla rete, agevolare gli scambi di energia elettrica sul territorio dell'Unione europea, garantire la sicurezza del sistema, facilitare l'integrazione delle fonti energetiche rinnovabili, incentivare la concorrenza e consentire un uso più efficiente della rete e delle risorse, a vantaggio dei consumatori.
(4)La sicurezza del sistema non può essere assicurata indipendentemente dalle capacità tecniche di tutti gli utenti. Gli impianti di generazione rivestono da sempre un ruolo fondamentale nel fornire capacità tecniche. A questo proposito tuttavia ci si aspetta che tali impianti rivestano in futuro un ruolo più centrale. Il regolare coordinamento a livello di reti di trasmissione e di distribuzione e prestazioni adeguate delle apparecchiature connesse a tali reti, con sufficiente solidità per fronteggiare i disturbi e contribuire a prevenire eventuali importanti perturbazioni o per facilitare il ripristino del sistema dopo un collasso, sono prerequisiti fondamentali.
(5)Le autorità di regolamentazione dovrebbero considerare i costi ragionevoli effettivamente sostenuti dai gestori di sistema per l'attuazione del presente regolamento nello stabilire o nell'approvare le tariffe di trasmissione o di distribuzione o le relative metodologie di calcolo o nell'approvare i termini e le condizioni per la connessione e l'accesso alle reti nazionali conformemente all'articolo 37, paragrafi 1 e 6, della direttiva 2009/72/CE e all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 714/2009.
(6)I diversi sistemi elettrici sincroni dell'Unione presentano caratteristiche differenti di cui è necessario tener conto nel definire i requisiti per la connessione della domanda. Nel definire le norme di connessione alla rete è pertanto opportuno tenere conto delle specificità regionali, secondo quanto stabilito all'articolo 8, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 714/2009.
(7)In considerazione della necessità di garantire la certezza normativa, i requisiti previsti dal presente regolamento dovrebbero applicarsi ai nuovi impianti di consumo connessi al sistema di trasmissione, ai nuovi impianti di distribuzione connessi al sistema di trasmissione, ai nuovi sistemi di distribuzione e alle nuove unità di consumo utilizzate da un impianto di consumo o da un sistema di distribuzione chiuso per fornire servizi di gestione della domanda ai pertinenti gestori di sistema e ai pertinenti gestori dei sistemi di trasmissione («TSO»). I requisiti previsti dal presente regolamento non dovrebbero applicarsi agli impianti di consumo esistenti connessi al sistema di trasmissione, agli impianti di distribuzione esistenti connessi al sistema di trasmissione, ai sistemi di distribuzione esistenti e alle unità di consumo esistenti utilizzate o utilizzabili da un impianto di consumo o da un sistema di distribuzione chiuso per fornire servizi di gestione della domanda ai pertinenti gestori di sistema e ai pertinenti TSO. I requisiti del presente regolamento non dovrebbero inoltre applicarsi agli impianti di consumo nuovi o esistenti connessi a livello della distribuzione, a meno che forniscano servizi di gestione della domanda ai pertinenti gestori di sistema e ai pertinenti TSO. Tuttavia i requisiti di cui al presente regolamento dovrebbero applicarsi nel caso in cui la pertinente autorità di regolamentazione o il pertinente Stato membro decida altrimenti, sulla base dell'evoluzione dei requisiti dei sistemi e di un'analisi costi-benefici completa, o qualora sia stato effettuato un importante intervento di ammodernamento o di sostituzione di apparecchiature che abbia avuto un impatto sulle prestazioni tecniche di un impianto di consumo esistente connesso al sistema di trasmissione, di un impianto di distribuzione esistente connesso al sistema di trasmissione, di un sistema di distribuzione esistente o di un'unità di consumo esistente all'interno di un impianto di consumo o di un sistema di distribuzione chiuso connessa a un livello di tensione superiore a 1 000 V.
(8)La gestione della domanda è uno strumento importante per accrescere la flessibilità del mercato interno dell'energia e per consentire un uso ottimale delle reti. Essa dovrebbe basarsi sulle azioni dei consumatori o sul loro accordo a consentire che una terza parte agisca per loro conto. Ai fini della sicurezza della rete, il titolare di un impianto di consumo o il gestore di un sistema di distribuzione chiuso («CDSO») può offrire servizi di gestione della domanda al mercato e ai gestori di sistema. In quest'ultimo caso, il titolare dell'impianto di consumo o il gestore del sistema di distribuzione chiuso dovrebbe assicurarsi che le nuove unità di consumo utilizzate per fornire tali servizi soddisfino i requisiti fissati nel presente regolamento, individualmente o complessivamente nell'ambito di un'aggregazione della domanda tramite una terza parte. A tale proposito, le terze parti rivestono un ruolo cruciale nel riunire le capacità di gestione della domanda e possono avere la responsabilità e l'obbligo di assicurare l'affidabilità di tali servizi, qualora tali responsabilità siano delegate dal titolare dell'impianto di consumo e dal gestore del sistema di distribuzione chiuso.
(9)I requisiti dovrebbero basarsi sui principi della non discriminazione e della trasparenza, nonché sul principio dell'ottimizzazione volto a conseguire la massima efficienza complessiva al minor costo totale per tutte le parti coinvolte. I TSO e i gestori dei sistemi di distribuzione («DSO»), compresi i CDSO, possono tener conto di tali elementi nel definire i requisiti conformemente alle disposizioni del presente regolamento, riconoscendo tuttavia che le soglie in base alle quali si determina se un sistema è di trasmissione o di distribuzione sono stabilite a livello nazionale.
(10)I requisiti applicabili a un impianto di consumo connesso a un sistema di trasmissione dovrebbero stabilire le capacità al livello delle loro interfacce, nonché le necessarie risposte automatiche e i necessari scambi di dati. Detti requisiti sono intesi ad assicurare l'operatività del sistema di trasmissione e la capacità di utilizzare la generazione e la gestione della domanda integrate in tali reti nell'ambito dei range operativi del sistema e in presenza di eventi critici.
Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.
Tratto da:
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R1388