Regolamento Delegato (UE) 2016/1387 della Commissione del 9 Giugno 2016.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativo all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea (1), in particolare l'articolo 10, paragrafi 1 e 3,

considerando quanto segue:

(1)Un accordo volontario di partenariato (AVP) tra l'Unione europea e la Repubblica di Indonesia (di seguito «l'accordo») è stato ratificato dalle parti ed è entrato in vigore il 1o maggio 2014.

(2)A norma dell'articolo 14, paragrafo 5, lettera e), dell'accordo, il comitato congiunto di attuazione (CCA) istituito dall'accordo approva la data a decorrere dalla quale il sistema di licenze FLEGT deve essere operativo in seguito a una valutazione del funzionamento del sistema di verifica della legalità del legname indonesiano (SVL del legname) sulla base dei criteri di cui all'allegato VIII dell'accordo stesso.

(3)Una valutazione congiunta indipendente dell'SVL del legname indonesiano ha concluso che si tratta di un sistema solido, che soddisfa i criteri di valutazione della sua operatività stabiliti all'allegato VIII dell'accordo.

(4)Le due parti possono ora decidere in merito alla data di avvio del sistema di licenze FLEGT per l'Indonesia.

(5)Onde poter avviare il sistema di licenze FLEGT per l'Indonesia, occorre prima modificare gli allegati I e III del regolamento (CE) n. 2173/2005 al fine di includere la Repubblica di Indonesia e la sua Unità di informazioni sulle licenze nell'elenco di «Paesi partner e loro autorità designate di rilascio delle licenze» contenuto nell'allegato I, e l'elenco dei prodotti contemplati dal sistema di licenze FLEGT nell'allegato III «Legno e prodotti derivati ai quali si applica il sistema di licenze FLEGT solo in relazione ai paesi partner corrispondenti».

(6)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2173/2005,

Ha adottato il seguente Regolamento:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 2173/2005 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

L'allegato III del regolamento (CE) n. 2173/2005 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 15 novembre 2016.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,il 9 Giugno 2016

Per la Commissione

Il Presidente

Jean-Claude JUNCKER

Tratto da:

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R1387

 

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