La valutazione che segue è stata svolta conformemente alle disposizioni del trattato Euratom e non pregiudica eventuali valutazioni supplementari svolte ai sensi del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, né gli obblighi che derivano da detto trattato e dal diritto derivato (1).
Il 4 febbraio 2016 la Commissione europea ha ricevuto dal governo svedese, conformemente all’articolo 37 del trattato Euratom, i dati generali riguardanti il piano di smaltimento dei rifiuti radioattivi derivanti dallo smantellamento degli elementi interni dei reattori della centrale nucleare di Barsebäck e dal funzionamento dell’impianto di stoccaggio in situ degli elementi smantellati di detti reattori.
In base a tali dati e a ulteriori informazioni richieste dalla Commissione il 18 febbraio 2016 e fornite dalle autorità svedesi il 1o aprile 2016 e dopo aver consultato il gruppo di esperti, la Commissione ha formulato il seguente parere:
1.La distanza tra il sito di Barsebäck e il confine più vicino con un altro Stato membro, nella fattispecie la Danimarca, è di 20 km.
2.Durante le normali operazioni di smantellamento degli elementi interni dei reattori della centrale nucleare di Barsebäck e dal funzionamento dell’impianto di stoccaggio in situ degli elementi smantellati di detti reattori, gli scarichi di effluenti radioattivi liquidi e gassosi non comportano un’esposizione rilevante sotto il profilo sanitario per la popolazione di un altro Stato membro, tenuto conto dei limiti di dose stabiliti dalle nuove norme fondamentali di sicurezza (direttiva 2013/59/Euratom).
3.I rifiuti radioattivi solidi sono temporaneamente immagazzinati in situ in attesa di essere trasferiti negli impianti di trattamento o smaltimento situati in Svezia.
I rifiuti solidi non radioattivi e i materiali residui che soddisfano i livelli di esenzione saranno esonerati dal controllo regolamentare per lo smaltimento come rifiuti convenzionali o per il loro reimpiego o riciclo. Ciò avverrà nel rispetto dei criteri enunciati nella direttiva sulle norme fondamentali di sicurezza (direttiva 2013/59/Euratom).
4.In caso di rilasci non programmati di effluenti radioattivi, a seguito di incidenti del tipo e dell’entità previsti nei dati generali, le dosi cui le popolazioni di altri Stati membri potrebbero essere esposte non sarebbero rilevanti sotto il profilo sanitario, tenuto conto dei livelli di riferimento stabiliti nelle nuove norme fondamentali di sicurezza (direttiva 2013/59/Euratom).
In conclusione, la Commissione è del parere che l’attuazione del piano di smaltimento dei rifiuti radioattivi, sotto qualsiasi forma, derivanti dalle operazioni di smantellamento degli elementi interni dei reattori della centrale nucleare di Barsebäck, Svezia, e dal funzionamento dell’impianto di stoccaggio in situ degli elementi smantellati di detti reattori, non è tale da comportare, né in condizioni operative normali, né in caso di incidente del tipo e dell’entità previsti nei dati generali, una contaminazione radioattiva, rilevante sotto il profilo sanitario, delle acque, del suolo o dell’aria di un altro Stato membro, tenuto conto delle disposizioni stabilite dalle nuove norme fondamentali di sicurezza (direttiva 2013/59/Euratom).
Fatto a Bruxelles,il 12 Agosto 2016
Per la Commissione
Miguel ARIAS CAÑETE
Membro della Commissione
Tratto da:
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016A0817(03)