Regolamento d’Esecuzione (UE) 2016/1357 della Commissione del 9 Agosto 2016.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 14, paragrafo 5,

dopo aver informato gli Stati membri,

considerando quanto segue:

(1)Il 13 febbraio 2016 la Commissione europea («la Commissione») ha avviato, con un avviso di apertura pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (2), un'inchiesta antidumping relativa alle importazioni nell'Unione di prodotti piatti di acciaio legato o non legato (esclusi l'acciaio inossidabile, l'acciaio al silicio detto «magnetico», l'acciaio per utensili e l'acciaio rapido), laminati a caldo, non placcati né rivestiti, non arrotolati, di spessore superiore a 10 mm e di larghezza minima di 600 mm oppure di spessore minimo di 4,75 mm e massimo di 10 mm e di larghezza pari o superiore a 2 050 mm («lamiera pesante») originari della Repubblica popolare cinese («RPC»).

1.PRODOTTO IN ESAME

(2)Il prodotto soggetto a registrazione (il «prodotto in esame») è costituito di prodotti piatti di acciaio legato o non legato (esclusi l'acciaio inossidabile, l'acciaio al silicio detto «magnetico», l'acciaio per utensili e l'acciaio rapido), laminati a caldo, non placcati né rivestiti, non arrotolati, di spessore superiore a 10 mm e di larghezza minima di 600 mm oppure di spessore minimo di 4,75 mm e massimo di 10 mm e di larghezza pari o superiore a 2 050 mm che rientrano attualmente nei codici NC ex 7208 51 20, ex 7208 51 91, ex 7208 51 98, ex 7208 52 91, ex 7208 90 20, ex 7208 90 80, 7225 40 40, ex 7225 40 60 ed ex 7225 99 00 («lamiera pesante») originari della Repubblica popolare cinese («RPC»). Questi codici NC sono forniti solo a titolo informativo.

2.DOMANDA

(3)La domanda di registrazione a norma dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base è stata presentata dal denunciante il 18 aprile 2016 ed è stata integrata con ulteriori informazioni il 7 luglio 2016. Il denunciante ha richiesto che le importazioni del prodotto in esame siano sottoposte a registrazione affinché a decorrere dalla data di registrazione si possano applicare misure nei confronti di tali importazioni.

3.MOTIVI DELL'OBBLIGO DI REGISTRAZIONE

(4)In conformità all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, la Commissione può chiedere alle autorità doganali di prendere le opportune disposizioni per registrare le importazioni ai fini della successiva applicazione di misure nei confronti di tali importazioni. Le importazioni possono essere sottoposte a registrazione su domanda dell'industria dell'Unione che contenga elementi di prova sufficienti a tal fine.

(5)Il denunciante sostiene che la registrazione è giustificata in quanto il prodotto in esame continua a essere oggetto di dumping e gli importatori sono a conoscenza di pratiche di dumping che si sono protratte a lungo e hanno arrecato pregiudizio all'industria dell'Unione. Il denunciante sostiene inoltre che le importazioni cinesi arrecano pregiudizio all'industria dell'Unione, che il livello di dette importazioni è sostanzialmente aumentato, anche dopo il periodo dell'inchiesta e, perciò, se dovesse essere applicato un dazio antidumping, il suo effetto riparatore ne sarebbe gravemente compromesso.

3.1.Gli importatori erano a conoscenza del dumping, o avrebbero dovuto esserlo, e del pregiudizio presunto o accertato

(6)La Commissione ritiene che gli importatori fossero a conoscenza delle pratiche di dumping dei produttori esportatori o avrebbero dovuto esserlo. La denuncia conteneva sufficienti elementi di prova prima facie al riguardo, come chiaramente indicato nell'avviso di apertura del presente procedimento (3). La versione non riservata della denuncia stimava un margine di dumping tra il 28 % e il 73 % per le importazioni dalla RPC. Il denunciante ha fornito nella denuncia elementi di prova sufficienti che descrivono le pratiche di dumping dei produttori esportatori della RPC e che, prima facie, non avrebbero potuto né dovuto essere ignorate dagli importatori. Il denunciante in particolare ha fornito nella denuncia prove sul confronto tra un valore normale determinato in base alle informazioni per la determinazione dei prezzi fornite nella relazione finale USITC (per il periodo da luglio 2014 a giugno 2015) e il prezzo all'esportazione basato sul valore medio unitario trimestrale relativo alle importazioni di lamiera pesante dalla RPC per i codici NC applicabili, quale risulta dai dati Eurostat. Il denunciante ha inoltre incluso nella denuncia elementi di prova prima facie sulla tendenza al ribasso dei prezzi all'importazione per la RPC. I prezzi di vendita medi delle importazioni dalla RPC nell'Unione sono diminuiti del 25 % tra il 2012 e il periodo ottobre 2014 — settembre 2015. Nella domanda di registrazione, i prezzi medi all'importazione dalla RPC per il periodo dell'inchiesta (2015), confrontati ai prezzi del 2012, mostrano una diminuzione del 30 % circa. Nella denuncia infine vi sono sufficienti elementi di prova prima facie del pregiudizio arrecato. In base a tutte queste informazioni contenute nella versione non riservata della denuncia, ma anche data l'importanza delle pratiche di dumping che potrebbero aver luogo e dato che le informazioni a disposizione dei denuncianti erano pubblicamente disponibili, è ragionevole concludere, sulla base di elementi di prova prima facie a disposizione della Commissione, che gli importatori erano a conoscenza del dumping e del pregiudizio presunto o accertato, o avrebbero dovuto esserlo.

3.2.Ulteriore e sostanziale aumento delle importazioni

(7)Dall'apertura del procedimento a febbraio 2016, per la RPC si è osservato un aumento di circa il 15 % dei volumi delle importazioni, risultante da un confronto tra i volumi delle importazioni nel periodo dell'inchiesta (2015) e i dati disponibili per il periodo successivo all'apertura del procedimento (da marzo a maggio 2016). Ciò dimostra che vi è stato un ulteriore e sostanziale aumento delle importazioni dalla RPC del prodotto in esame nei primi tre mesi dopo l'apertura della presente inchiesta.

3.3.Compromissione degli effetti riparatori del dazio

(8)Nelle comunicazioni effettuate nel quadro dell'inchiesta, compresa la domanda di registrazione, vi sono prove dell'ulteriore pregiudizio che deriverebbe da un aumento costante di tali importazioni a prezzi decrescenti. Per quanto riguarda i prezzi, il denunciante ha incluso nella domanda elementi di prova prima facie sulla tendenza al ribasso dei prezzi all'importazione per la RPC. Per quanto riguarda l'andamento dei prezzi all'importazione dopo l'apertura del procedimento nel febbraio 2016, è stato osservato un ulteriore calo del 30 % circa dei prezzi medi all'importazione dalla RPC risultante da un confronto tra i prezzi di marzo — maggio 2016 rispetto ai prezzi del periodo dell'inchiesta (2015). Un ulteriore e sostanziale aumento delle importazioni, per il quale esistono elementi di prova prima facie sufficienti come indicato al considerando 6, potrebbe, tenuto conto del momento in cui si verifica e considerato il volume delle importazioni in dumping e altre circostanze (ad esempio la sovraccapacità in Cina e la politica dei prezzi dei produttori esportatori cinesi), compromettere gravemente l'effetto riparatore dei dazi definitivi, a meno che tali dazi vengano applicati con effetto retroattivo.

(9)La prospettiva dell'apertura dell'attuale procedimento e l'andamento delle importazioni dalla RPC in termini di prezzi e volumi rendono inoltre probabile un ulteriore aumento del livello delle importazioni del prodotto in esame prima dell'adozione di eventuali misure provvisorie e un rapido accumulo delle scorte da parte degli importatori.

4.PROCEDURA

(10)Alla luce di quanto sopra, la Commissione ha concluso che il denunciante ha fornito elementi di prova prima facie sufficienti a giustificare la registrazione delle importazioni del prodotto in esame a norma dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base.

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Tratto da:

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1471347978155&uri=CELEX:32016R1357

 

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