Regolamento d’Esecuzione (UE) N. 976/2014 della Commissione del 15 Settembre 2014 che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n.791/2011.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 13,

considerando quanto segue:

1.PROCEDURA

1.1.Misure in vigore

(1)Nell'agosto 2011 il Consiglio ha istituito mediante il regolamento di esecuzione (UE) n. 791/2011 (2) un dazio antidumping definitivo compreso tra il 48,4 % e il 62,9 % sulle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta con maglie di larghezza e lunghezza superiori a 1,8 mm e di peso superiore a 35 g/m2, esclusi i dischi in fibra di vetro, attualmente classificati ai codici NC ex 7019 51 00 e ex 7019 59 00 («il prodotto in esame») e originari della Repubblica popolare cinese. Dette disposizioni sono denominate in appresso «le misure in vigore» e l'inchiesta che ha portato all'adozione delle misure in vigore è denominata «l'inchiesta iniziale».

(2)Nel luglio 2012, a seguito di un'indagine antielusione a norma dell'articolo 13 del regolamento di base, mediante il regolamento di esecuzione (UE) n. 672/2012 (3) il Consiglio ha esteso, in base alle misure in vigore, il dazio applicabile a tutte le altre società alle importazioni del prodotto in esame spedito dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato o no originario di tale paese.

(3)Nel gennaio 2013, a seguito di un'indagine antielusione a norma dell'articolo 13 del regolamento di base, mediante il regolamento di esecuzione (UE) n. 21/2013 (4) il Consiglio ha esteso, in base alle misure in vigore, il dazio applicabile a tutte le altre società alle importazioni del prodotto in esame spedito da Taiwan e dalla Thailandia, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato o no originario di tali paesi.

(4)Nel dicembre 2013, a seguito di un'indagine antielusione a norma dell'articolo 13 del regolamento di base, mediante il regolamento di esecuzione (UE) n. 1371/2013 (5) il Consiglio ha esteso, in base alle misure in vigore, il dazio applicabile a tutte le altre società alle importazioni del prodotto in esame spedito dall'India e dall'Indonesia, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato o no originario di tali paesi.

1.2.Richiesta

(5)Nel novembre 2013 la Commissione europea ha ricevuto una richiesta a norma dell'articolo 13, paragrafo 3, e dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base finalizzata all'avvio di un'inchiesta in merito ad una possibile elusione delle misure antidumping istituite sulle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della Repubblica popolare cinese mediante importazioni di determinati tessuti in fibra di vetro a maglia aperta leggermente modificati originari della Repubblica popolare cinese; la richiesta proponeva inoltre di sottoporre a registrazione dette importazioni.

(6)La richiesta è stata presentata da Saint-Gobain Adfors CZ s.r.o., Tolnatext Fonalfeldolgozo, Valmieras «Stikla Skiedra» AS e Vitrulan Technical Textiles GmbH, quattro produttori dell'Unione di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta.

(7)La richiesta conteneva sufficienti indizi del fatto che le misure antidumping sulle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della Repubblica popolare cinese sono eluse mediante importazioni di un prodotto leggermente modificato originario della RPC, contenente, in peso, più filati accoppiati in parallelo senza torsione («rovings») che fili con torsione («yarns») e su tale base dichiarato al codice NC ex 7019 40 00 non soggetto a dazio.

1.3.Apertura dell'inchiesta

(8)Sentito il comitato consultivo e accertata la presenza di indizi sufficienti a far ritenere a prima vista giustificata l'apertura di un'inchiesta a norma dell'articolo 13, paragrafo 3, e dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, la Commissione, con il regolamento (UE) n. 1356/2013 (6) («il regolamento di apertura»), ha aperto un'inchiesta sull'eventuale elusione delle misure antidumping istituite sulle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della Repubblica popolare cinese e invitato le autorità doganali a registrare a partire dal 19 dicembre 2013 le importazioni nell'Unione di tessuti in fibra di vetro a maglia aperta con maglie di larghezza e lunghezza superiori a 1,8 mm e di peso superiore a 35 g/m2, esclusi i dischi in fibra di vetro, originari della Repubblica popolare cinese, attualmente classificati al codice NC ex 7019 40 00 (codici TARIC 7019400011, 7019400021 e 7019400050).

1.4.Prodotto in esame e prodotto oggetto dell'inchiesta

(9)Il prodotto in esame è quello definito nell'ambito dell'inchiesta iniziale, costituito da alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta, con maglie di larghezza e lunghezza superiori a 1,8 mm e di peso superiore a 35 g/m2, esclusi i dischi in fibra di vetro, originari della Repubblica popolare cinese, attualmente classificati ai codici NC ex 7019 51 00 ed ex 7019 59 00, contenenti in peso più fili con torsione («yarns») che filati accoppiati in parallelo senza torsione («rovings»).

(10)Il prodotto oggetto dell'inchiesta, ovvero il prodotto usato al fine di eludere le «misure in vigore», è quello definito nel considerando 8 ma contenente, in peso, più filati accoppiati in parallelo senza torsione che fili con torsione.

1.5.Inchiesta e parti interessate

(11)La Commissione ha ufficialmente informato le autorità della RPC dopo l'apertura dell'inchiesta e ha inviato questionari ai produttori esportatori nella RPC e agli importatori dell'Unione notoriamente interessati. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine fissato nel regolamento di apertura. Tutte le parti sono state informate del fatto che la mancata collaborazione avrebbe potuto comportare l'applicazione dell'articolo 18 del regolamento di base e l'elaborazione di risultati sulla base dei dati disponibili.

(12)Nessun produttore cinese si è manifestato per richiedere un'esenzione dall'eventuale estensione dei dazi attuali né ha presentato osservazioni in relazione all'inchiesta.

(13)L'associazione europea dei trasformatori della plastica (EUPC) non ha preso posizione in merito all'esito dell'inchiesta. Altre parti interessate, quali importatori e utilizzatori indipendenti, non hanno presentato osservazioni in relazione all'inchiesta.

(14)La Commissione ha effettuato verifiche in loco presso Saint-Gobain Adfors CZ s.r.o. (Repubblica ceca), un produttore dell'Unione denunciante che ha collaborato all'inchiesta.

1.6.Inchiesta e periodi di riferimento

(15)Come periodo dell'inchiesta («PI») si è scelto il lasso di tempo dal 1o aprile 2010 al 30 settembre 2013 al fine di esaminare la presunta modificazione della configurazione degli scambi. Il periodo di riferimento («PR»), compreso tra il 1o ottobre 2012 e il 30 settembre 2013, è stato determinato al fine di esaminare se siano state effettuate importazioni a prezzi inferiori al prezzo non pregiudizievole stabilito nell'inchiesta che ha determinato l'adozione delle misure in vigore.

2.RISULTATI DELL'INCHIESTA

2.1.Osservazioni generali

(16)La valutazione relativa alla possibile esistenza di pratiche di elusione è stata effettuata a norma dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base, esaminando: 1) se si fosse verificata una modificazione della configurazione degli scambi tra la RPC e l'Unione; 2) se tale modificazione fosse imputabile a pratiche, processi o lavorazioni privi di una sufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all'istituzione del dazio; 3) se vi fossero prove dell'esistenza di un pregiudizio o dell'indebolimento degli effetti riparatori del dazio in termini di prezzi e/o di quantitativi del prodotto oggetto dell'inchiesta; e 4) se vi fossero prove dell'esistenza di pratiche di dumping in relazione ai valori normali precedentemente stabiliti per il prodotto simile, se necessario a norma delle disposizioni di cui all'articolo 2 del regolamento di base.

2.2.Leggera modifica e caratteristiche sostanziali

(17)L'inchiesta ha stabilito che il prodotto oggetto dell'inchiesta è costituito da tessuti in fibra di vetro a maglia aperta, con maglie di larghezza e lunghezza superiori a 1,8 mm e di peso superiore a 35 g/m2, ad eccezione dei dischi in fibra di vetro, originari della RPC, contenenti, in peso, più filati accoppiati in parallelo senza torsione che fili con torsione. I filati accoppiati in parallelo senza torsione e i fili con torsione sono insiemi di uno o più trefoli di filamenti lunghi (continui) di fibre di vetro. Secondo le note del Sistema armonizzato, i filati accoppiati in parallelo senza torsione e i fili con torsione si distinguono principalmente per il fatto che un insieme dei primi viene composto con poca o nulla torsione (meno di 5 spire/metro) mentre un insieme dei secondi presenta maggiore torsione, con più di 5 spire/metro. Il prodotto presumibilmente utilizzato a fini di elusione delle misure è fondamentalmente identico al prodotto in esame però contiene, in peso, più filati accoppiati in parallelo senza torsione che fili con torsione, e può quindi essere attualmente dichiarato al codice NC ex 7019 40 00, non soggetto a dazio, laddove il prodotto in esame contiene in peso più fili con torsione che filati accoppiati in parallelo senza torsione ed è attualmente classificato ai codici NC ex 7019 51 00 e ex 7019 59 00. In molti casi la differenza tra i due prodotti non è visibile e l'identificazione del codice corretto è possibile solo mediante esami di laboratorio.

(18)L'inchiesta non ha riscontrato alcuna differenza in termini di processo produttivo tra il prodotto oggetto dell'inchiesta e il prodotto in esame, eccettuata la proporzione, in peso, tra filati accoppiati in parallelo senza torsione e fili con torsione in ciascuno dei prodotti. Inoltre il produttore denunciante che ha collaborato all'inchiesta ha confermato che il costo di produzione del prodotto oggetto dell'inchiesta è simile, in termini di materia prima, al costo del prodotto in esame, ma richiede una lavorazione più lunga in quanto il macchinario di produzione deve funzionare a velocità ridotta. Ciò implica che i produttori esportatori non traggono alcun beneficio economico dalla fabbricazione del prodotto oggetto dell'inchiesta, se non quello di eludere le misure in vigore. Si è accertato inoltre che alcuni utilizzatori del prodotto in esame si sono orientati verso il prodotto oggetto dell'inchiesta dopo l'applicazione delle misure provvisorie stabilite il 17 febbraio 2011 dal regolamento (UE) n. 138/2011 della Commissione (7), il che implica che per gli utilizzatori non vi è differenza sostanziale tra il prodotto in esame ed il prodotto oggetto dell'inchiesta.

(19)Come indicato al considerando 15 del regolamento provvisorio antidumping entrambi i prodotti esistono in maglie di diverse dimensioni e in diversi pesi a metro quadrato e sono principalmente utilizzati come materiale di rinforzo nel settore della costruzione (isolamento termico esterno, rinforzo del marmo o del suolo, riparazione di muri).

(20)Non sono pervenute osservazioni che mettessero in dubbio tali conclusioni da alcun esportatore cinese né da alcuna delle parti interessate.

(21)Di conseguenza si conclude che il prodotto oggetto dell'inchiesta presenta soltanto leggere modifiche rispetto al prodotto in esame ed è importato senza altra giustificazione economica se non l'elusione dei dazi antidumping in vigore.

2.3.Modificazione della configurazione degli scambi

(22)Essendo mancata qualsiasi collaborazione da parte di esportatori cinesi, le conclusioni dell'inchiesta sono state tratte in base alle informazioni presenti nella denuncia, verificate e integrate con l'ausilio delle informazioni contenute nella banca dati commerciale di Eurostat, Comext.

(23)Il prodotto in esame è dichiarato ai codici NC ex 7019 51 00 e ex 7019 59 00 e il prodotto oggetto dell'inchiesta al codice NC ex 7019 40 00. Tutti questi codici NC sono di ampia portata e comprendono molti altri prodotti diversi dal prodotto in esame e dal prodotto oggetto dell'inchiesta.

(24)Va inoltre osservato che il prodotto oggetto dell'inchiesta è dichiarato al codice CN ex 7019 40 00 che comprende anche altri prodotti denominati «tessuti di filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings)», usati in particolare dall'industria di trasformazione della plastica per produrre materiali compositi di pregio impiegati nel settore automobilistico, nei trasporti marittimi, nell'aeronautica e nella produzione di pale eoliche. Non era quindi possibile individuare direttamente le eventuali modificazioni della configurazione degli scambi del prodotto oggetto dell'inchiesta nel mercato dell'Unione. Si è dovuto invece ricorrere ai dati di fatto disponibili.

(25)Nel periodo 2010-2013 l'industria di trasformazione della plastica ha subito chiusure di impianti e una notevole riduzione della capacità produttiva a causa di un persistente andamento negativo del mercato. Si sarebbe dovuta riscontrare di conseguenza una riduzione delle importazioni relative al codice NC ex 7019 40 00; si è invece osservato il fenomeno opposto, come indicato nella tabella 1. Solo nel 2011 tali importazioni sono diminuite, seguite però da aumenti delle importazioni nell'anno 2012 e nel periodo di riferimento («PR»). Tale anomalia indica che la causa della diminuzione delle importazioni classificate a tale codice va ricercata altrove.

Fatto a Bruxelles, il 15 Settembre 2014

Per la Commissione

Il Presidente

José Manuel BARROSO

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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2014_274_R_0005

 

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