Il Consiglio dell’Unione europea,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,
vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1)Il 22 aprile 2013 il Consiglio ha adottato la decisione 2013/183/PESC (1), che ha sostituito la decisione 2010/800/PESC (2) e, fra l'altro, ha attuato le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite («UNSCR») 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) e 2094 (2013).
(2)Il 2 marzo 2016 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la UNSCR 2270 (2016), che dispone nuove misure nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea (RPDC).
(3)Il 31 marzo 2016 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2016/476 (3), che attua le misure suddette.
(4)Il 27 maggio 2016 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2016/849 (4), che ha sostituito la decisione 2013/183/PESC e che, fra l'altro, ha attuato le UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) e 2270 (2016).
(5)La UNSCR 2270 (2016) prevede la designazione di ulteriori beni cui si applicano i divieti di trasferimento, approvvigionamento e fornitura dell'assistenza tecnica. Il comitato istituito a norma del punto 12 della UNSCR 1718 (2006) ha ritenuto di identificare e designare quali beni sensibili un elenco di prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie legati alle armi di distruzione di massa.
(6)Inoltre, il Consiglio ritiene che il divieto di ingresso nei porti a qualsiasi nave la cui proprietà, il cui esercizio o il cui equipaggio sia della RPDC si debba applicare anche alle navi battenti bandiera della RPDC.
(7)È necessaria un'ulteriore azione dell'Unione per attuare le misure previste nella presente decisione.
(8)È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2016/849,
Ha adottato la seguente Decisione:
Articolo 1
La decisione (PESC) 2016/849 è così modificata:
1)All'articolo 1, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b)Tutti i prodotti, i materiali, le attrezzature, i beni e le tecnologie indicati dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal comitato istituito a norma del punto 12 della UNSCR 1718 (2006) (“comitato delle sanzioni”) conformemente al punto 8, lettera a), punto ii), della UNSCR 1718 (2006), al punto 5, lettera b), della UNSCR 2087 (2013), al punto 20 della UNSCR 2094 (2013) e al punto 25 della UNSCR 2270 (2016), che potrebbero contribuire ai programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa;»;
2)All'articolo 18, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1.Gli Stati membri vietano l'ingresso nei loro porti a qualsiasi nave la cui proprietà, il cui esercizio o il cui equipaggio sia della RPDC, o battente bandiera della RPDC.».
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles,il 4 Agosto 2016
Per il Consiglio
Il Presidente
M.LAJČÁK
Tratto da:
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1470648680501&uri=CELEX:32016D1341