La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre
2006, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (1), in particolare l'articolo 22, lettera a),
vista la decisione 2007/533/GAI del Consiglio, del 12 giugno 2007, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (2), in particolare l'articolo 22, lettera a),
considerando quanto segue:
(1)Il sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) è diventato operativo il 9 aprile 2013 con l'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1987/2006 e della decisione 2007/533/GAI.
(2)Il SIS II consente alle autorità competenti, quali la polizia e le guardie di frontiera, di inserire e consultare segnalazioni su determinate categorie di persone e oggetti scomparsi o cercati. Per le segnalazioni di persone i dati minimi necessari sono il nome, il sesso, un riferimento alla decisione che ha dato origine alla segnalazione e l'azione da intraprendere. Occorre inoltre aggiungere fotografie e impronte digitali, se disponibili.
(3)Il SIS II consente di archiviare ed elaborare le impronte digitali per confermare l'identità delle persone individuate a seguito di interrogazione con dati alfanumerici. Inoltre, l'inclusione di un sistema automatizzato di identificazione delle impronte digitali (AFIS) nel SIS II dovrebbe consentire di identificare le persone sulla base delle impronte digitali.
(4)La qualità, la precisione e la completezza delle registrazioni di impronte digitali sono fattori essenziali affinché il SIS II dispieghi appieno il suo potenziale. Dato l'aumento dell'input e del trattamento delle registrazioni di impronte digitali nel SIS II, e vista l'imminente inclusione dell'AFIS nello stesso, è necessario definire standard minimi di qualità per le registrazioni di impronte digitali ai fini delle identificazioni e delle verifiche biometriche.
(5)Ulteriori specifiche dovrebbero essere elaborate in una fase successiva, quando si definiranno le specifiche tecniche dettagliate del futuro sistema automatizzato di identificazione delle impronte digitali (AFIS).
(6)Il formato di input delle impronte digitali nel SIS II, che dovrebbe essere basato su uno standard del National Institute of Standards and Technology degli Stati Uniti d'America, non è parte della presente decisione e deve essere definito nel documento di controllo dell'interfaccia.
(7)La protezione dei dati personali e la sicurezza dei dati nel SIS II sono disciplinate dal regolamento (CE) n. 1987/2006 e dalla decisione 2007/533/GAI, che si applicano anche al trattamento delle impronte digitali nel SIS II. In particolare, qualsiasi trattamento di impronte digitali è limitato al trattamento dei dati a norma dell'articolo 22, lettera c), del regolamento (CE) n. 1987/2006 e dalla decisione 2007/533/GAI. Il trattamento delle impronte digitali nel SIS II deve essere conforme anche alle norme nazionali applicabili in materia di protezione dei dati che attuano la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3), che sarà sostituita dal regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), e la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (5), che sarà sostituita dalla direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio (6).
(8)Dato che il regolamento (CE) n. 1987/2006 si basa sull'acquis di Schengen, la Danimarca, a norma dell'articolo 5 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, ha notificato con lettera del 15 giugno 2007 il recepimento di tale acquis nel proprio diritto interno. La Danimarca partecipa alla decisione 2007/533/GAI e, pertanto, è tenuta ad attuare la presente decisione.
(9)Il Regno Unito non partecipa al regolamento (CE) n. 1987/2006 e, di conseguenza, non può consultare né inserire segnalazioni ai fini del rifiuto di ingresso o di soggiorno di cittadini di paesi terzi. Il Regno Unito partecipa alla presente decisione, salvo per quanto riguarda le segnalazioni ai sensi degli articoli 24 e 25 del regolamento (CE) n. 1987/2006, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del protocollo n. 19 sull'acquis di Schengen integrato nell'ambito dell'Unione europea, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e dell'articolo 8, paragrafo 2, della decisione 2000/365/CE del Consiglio (7).
(10)L'Irlanda non partecipa al regolamento (CE) n. 1987/2006 e, di conseguenza, non può consultare né inserire segnalazioni ai fini del rifiuto di ingresso o di soggiorno di cittadini di paesi terzi. L'Irlanda partecipa alla presente decisione, salvo per quanto riguarda le segnalazioni ai sensi degli articoli 24 e 25 del regolamento (CE) n. 1987/2006, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del protocollo n. 19 sull'acquis di Schengen integrato nell'ambito dell'Unione europea, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e dell'articolo 6, paragrafo 2, della decisione 2002/192/CE del Consiglio (8).
Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.
Tratto da:
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016D1345