Il Consiglio dell’Unione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (UE) n. 509/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) ha spostato la menzione di Tuvalu dall'allegato I all'allegato II del regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio (2).
(2)La menzione di Tuvalu è corredata da una nota a piè di pagina secondo cui le esenzioni dall'obbligo del visto sono d'applicazione a decorrere dalla data di entrata in vigore di un accordo sull'esenzione dal visto che deve essere concluso con l'Unione europea.
(3)Il 9 ottobre 2014 il Consiglio ha adottato una decisione che autorizza la Commissione ad avviare negoziati con Tuvalu per la conclusione di un accordo tra l'Unione europea e Tuvalu in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata («accordo»).
(4)I negoziati sull'accordo sono stati avviati il 19 novembre 2014 e sono stati portati a termine con successo mediante la sigla dello stesso il 8 ottobre 2015.
(5)È opportuno firmare l'accordo, nonché approvare le dichiarazioni accluse all'accordo, a nome dell'Unione. L'accordo dovrebbe essere applicato a titolo provvisorio a decorrere dal giorno successivo alla data della firma, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua conclusione.
(6)La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio (3); il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolato, né è soggetto alla sua applicazione.
(7)La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio (4); l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione,
Ha adottato la seguente decisione:
Articolo 1
È autorizzata, a nome dell'Unione, la firma dell'accordo tra l'Unione europea e Tuvalu in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata, con riserva della conclusione di tale accordo.
Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.
Articolo 2
Le dichiarazioni accluse alla presente decisione sono approvate a nome dell'Unione.
Articolo 3
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo a nome dell'Unione.
Articolo 4
L'accordo è applicato a titolo provvisorio a decorrere dal giorno successivo alla data della firma (5), in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua conclusione.
Articolo 5
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Lussemburgo,il 24 Giugno 2016
Per il Consiglio
Il Presidente
A.G. KOENDERS
Tratto da:
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016D1342