La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
A.PROCEDURA
1.Introduzione
(1)Il 14 maggio 2015 la Commissione europea («la Commissione»), in seguito a una denuncia della European Steel Association («Eurofer» o «il denunciante»), ha avviato un'inchiesta antidumping relativa alle importazioni nell'Unione di alcuni prodotti laminati piatti di ferro o di acciaio non legato, o di altri acciai legati ad esclusione dell'acciaio inossidabile, di tutte le larghezze, laminati a freddo, non placcati né rivestiti, semplicemente laminati a freddo («prodotti piatti di acciaio laminati a freddo» o «PALF»), originari della Repubblica popolare cinese («RPC») e della Federazione russa («Russia») (collettivamente denominati «paesi interessati») in base all'articolo 5 del regolamento di base.
(2)Il 12 novembre 2015 il denunciante ha presentato una richiesta di registrazione a norma dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base. La Commissione, mediante il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2325 della Commissione (2) («il regolamento relativo alla registrazione»), ha disposto la registrazione delle importazioni di alcuni prodotti piatti di acciaio laminati a freddo originari della Repubblica popolare cinese e della Federazione russa. A norma dell'articolo 1, paragrafo 2, di detto regolamento le parti interessate sono state invitate a comunicare le proprie osservazioni per iscritto, a fornire elementi di prova o a chiedere di essere sentite entro un termine stabilito. Sono state ricevute osservazioni in merito alla registrazione dal denunciante, dall'Associazione dei produttori siderurgici cinesi («CISA», China Iron & Steel Association), dal ministero dello sviluppo economico della Federazione russa, dai produttori esportatori russi, dagli importatori e/o dagli utenti.
(3)Mediante il regolamento di esecuzione (UE) 2016/181 della Commissione (3) la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni prodotti piatti di acciaio laminati a freddo originari della Repubblica popolare cinese e della Federazione russa.
(4)L'analisi e la determinazione finali della Commissione riguardo al dumping, al pregiudizio, al nesso di causalità e all'interesse dell'Unione figurano nel regolamento di esecuzione (UE) 2016/1328 della Commissione (4) («il regolamento definitivo»). Il presente regolamento riguarda unicamente la questione della registrazione, le osservazioni ricevute in relazione alla registrazione e la riscossione retroattiva del dazio antidumping in questione.
2.Procedura relativa alla retroattività successiva all'istituzione delle misure provvisorie
(5)Al fine di valutare se l'applicazione retroattiva dei dazi definitivi fosse giustificata la Commissione ha analizzato le importazioni, il consumo, i prezzi e i volumi di vendita prima e dopo l'apertura dell'inchiesta. Nell'ambito di tale analisi la Commissione ha anche inviato questionari a importatori e/o utenti del prodotto in esame relativi ai loro volumi delle importazioni, prezzi all'importazione e inventari nel periodo successivo al periodo dell'inchiesta («PI»), cioè dal 1o aprile 2015 al 31 gennaio 2016. Sono pervenute risposte da 22 importatori e/o utenti indipendenti e collegati. Sono stati inoltre inviati questionari al denunciante e ai cinque produttori dell'Unione inclusi nel campione in merito alle vendite nel periodo successivo al periodo dell'inchiesta, cioè dal 1o aprile 2015 al 31 gennaio 2016. Sono pervenute risposte dal denunciante e da tutti i produttori dell'Unione inclusi nel campione.
(6)Al fine di verificare le risposte al questionario di cui al considerando 5 sono state effettuate visite di verifica in loco dei dati presentati dalle seguenti parti:
a)Produttori dell'Unione
-ThyssenKrupp Germany, Duisburg, Germania;
-ArcelorMittal Belgium NV, Gent, Belgio;
-ArcelorMittal Sagunto SL, Puerto de Sagunto, Spagna.
b)Importatori/utenti indipendenti
-Duferco SA, Lugano, Svizzera;
-Marcegaglia Carbon Steel, Mantova, Italia.
(7)Su richiesta di Eurofer il 3 maggio 2016 si è tenuta un'audizione con il consigliere auditore nei procedimenti in materia commerciale. Detta audizione si è svolta nel quadro del procedimento antidumping relativo alle importazioni di alcuni prodotti piatti di acciaio laminati a freddo originari della Repubblica popolare cinese e della Federazione russa. Una delle questioni sollevate riguardava l'eventuale riscossione retroattiva del dazio antidumping definitivo.
(8)Su richiesta degli importatori i servizi della Commissione hanno anche tenuto due audizioni sulla questione della riscossione retroattiva del dazio antidumping.
(9)La Commissione ha informato tutte le parti dei fatti principali e delle considerazioni in base ai quali intendeva riscuotere un dazio antidumping definitivo sulle importazioni registrate di PALF («la comunicazione supplementare»). A tutte le parti è stato accordato un periodo entro il quale presentare osservazioni in merito alla comunicazione supplementare. Le osservazioni presentate dalle parti interessate sono state esaminate e, ove opportuno, tenute in considerazione.
(10)In seguito alla comunicazione supplementare alcune parti hanno presentato osservazioni. Il 15 giugno 2016 un gruppo di importatori ha avuto un'udienza con il consigliere auditore nei procedimenti in materia commerciale. Successivamente a tale udienza una parte interessata ha presentato osservazioni.
Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.
Tratto da:
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R1329