La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 2016/1036 del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
1.PROCEDURA
1.1.Misure provvisorie
(1)Il 12 febbraio 2016 la Commissione europea (di seguito «la Commissione») ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni nell'Unione di alcuni prodotti laminati piatti di ferro o di acciaio non legato, o di altri acciai legati ad esclusione dell'acciaio inossidabile, di tutte le larghezze, laminati a freddo, non placcati né rivestiti, semplicemente laminati a freddo («prodotti piatti di acciaio laminati a freddo») originari della Repubblica popolare cinese («RPC») e della Federazione russa («Russia») (collettivamente denominati «paesi interessati») con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/181 della Commissione (2) («il regolamento provvisorio»).
(2)L'inchiesta è stata avviata il 14 maggio 2015 (3) in seguito a una denuncia presentata il 1o aprile 2015 dall'European Steel Association («Eurofer» o «il denunciante») per conto di produttori che rappresentano oltre il 25 % della produzione totale dell'Unione di alcuni prodotti piatti di acciaio laminati a freddo.
(3)Come indicato nel considerando 19 del regolamento provvisorio, l'inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o aprile 2014 e il 31 marzo 2015 («il periodo dell'inchiesta» o «PI»). L'analisi delle tendenze rilevanti per la valutazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2011 e la fine del periodo dell'inchiesta («il periodo in esame»).
1.2.Registrazione
(4)Con il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2325 (4) la Commissione ha disposto la registrazione delle importazioni del prodotto in esame originario e spedito dalla RPC e dalla Russia. La registrazione delle importazioni è cessata con l'istituzione delle misure provvisorie il 12 febbraio 2016.
(5)La questione della registrazione e della possibile applicazione retroattiva del dazio antidumping in questione e le osservazioni ricevute a tale riguardo sono trattate dettagliatamente nel regolamento di esecuzione (UE) 2016/1329 della Commissione (5). Il presente regolamento tratta unicamente le osservazioni ricevute conformemente alle conclusioni provvisorie in materia di dumping, pregiudizio, nesso di causalità e interesse dell'Unione e la posizione definitiva della Commissione su tali questioni.
1.3.Fase successiva della procedura
(6)Dopo la divulgazione dei fatti e delle considerazioni principali sulla base di cui è stato istituito un dazio antidumping provvisorio («divulgazione delle conclusioni provvisorie») alcune parti interessate hanno presentato comunicazioni scritte per rendere note le loro opinioni sui risultati provvisori. Le parti che ne hanno fatto richiesta hanno avuto la possibilità di essere sentite.
(7)Un centro di servizi siderurgici e operatore commerciale collegato ha chiesto l'intervento del consigliere auditore nei procedimenti in materia commerciale («il consigliere auditore») sulla questione dei rimborsi. Il consigliere auditore ha esaminato la richiesta e risposto per iscritto. Il 3 maggio 2016 si è inoltre tenuta un'audizione con il consigliere auditore su richiesta di Eurofer.
(8)La Commissione ha continuato a raccogliere e verificare tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle conclusioni definitive. Per disporre di informazioni più complete per quanto riguarda la redditività, i produttori dell'Unione inclusi nel campione sono stati invitati a fornire dati sulla redditività del periodo 2005-2010 in relazione alle vendite nell'Unione del prodotto in esame. Tutti i produttori dell'Unione inclusi nel campione hanno presentato le informazioni richieste.
(9)Per verificare le risposte al questionario di cui al considerando 8 sono state effettuate visite di verifica in loco dei dati presentati dai seguenti produttori dell'Unione:
-ThyssenKrupp Germany, Duisburg, Germania,
-ArcelorMittal Belgium NV, Gent, Belgio,
-ArcelorMittal Sagunto S.L., Puerto de Sagunto, Spagna.
(10)La Commissione ha informato tutte le parti dei fatti e delle considerazioni principali in base a cui intendeva istituire un dazio antidumping definitivo sulle importazioni nell'Unione di prodotti piatti di acciaio laminati a freddo originari della RPC e della Russia e riscuotere in via definitiva gli importi depositati a titolo di dazio provvisorio («divulgazione delle conclusioni definitive»). A tutte le parti è stato concesso un periodo entro il quale presentare osservazioni sulla divulgazione delle conclusioni definitive.
Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.
Tratto da:
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R1328