Regolamento d’Esecuzione (UE) 2016/1313 della Commissione del 1° Agosto 2016.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare la prima alternativa di cui all'articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)La sostanza attiva è stata iscritta nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (2) dalla direttiva 2001/99/CE della Commissione (3).

(2)Le sostanze attive iscritte nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE sono considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 e sono elencate nella parte A dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (4).

(3)L'approvazione della sostanza attiva glifosato, come indicato nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, scade sei mesi dopo la data di ricevimento da parte della Commissione del parere del comitato per la valutazione dei rischi dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche, o entro il 31 dicembre 2017 se questa data è anteriore.

(4)Il 30 ottobre 2015 (5) l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l'Autorità») ha trasmesso alla Commissione la sua dichiarazione sulla valutazione tossicologica dell'ammina di sego polietossilata (n. CAS 61791-26-2), una sostanza usata di frequente come coformulante nei prodotti fitosanitari contenenti glifosato. L'Autorità ha concluso che, rispetto al glifosato, in tutti i punti finali esaminati sono stati osservati effetti tossici significativi dell'ammina di sego polietossilata. Un altro motivo di preoccupazione che è stato segnalato riguarda il potenziale dell'ammina di sego polietossilata di incidere negativamente sulla salute umana se impiegata nei prodotti fitosanitari contenenti glifosato. L'Autorità ha inoltre ritenuto che una probabile spiegazione dei dati medici negli esseri umani per quanto riguarda i prodotti fitosanitari contenenti glifosato è che la tossicità deriva soprattutto dalla componente ammina di sego polietossilata nella formulazione.

(5)A norma della direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6) in combinato disposto con l'articolo 55 del regolamento (CE) n. 1107/2009, gli Stati membri dovrebbero incoraggiare lo sviluppo e l'introduzione della difesa integrata e di approcci o tecniche alternativi al fine di ridurre la dipendenza dall'utilizzo di pesticidi. Poiché i prodotti fitosanitari contenenti glifosato sono ampiamente utilizzati in applicazioni non agricole, gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché l'utilizzo di tali prodotti sia ridotto al minimo o vietato in aree quali parchi e giardini pubblici, campi sportivi e aree ricreative, cortili delle scuole e parchi gioco per bambini, nonché in prossimità di aree in cui sono ubicate strutture sanitarie.

(6)I prodotti fitosanitari contenenti glifosato sono utilizzati anche in applicazioni pre-raccolto. In alcune situazioni gli usi pre-raccolto intesi a frenare o evitare una crescita indesiderata di erbe infestanti sono in linea con le buone pratiche agricole. Sembra tuttavia che i prodotti fitosanitari contenenti glifosato siano utilizzati anche allo scopo di controllare il momento del raccolto o di ottimizzare la trebbiatura, benché si possa ritenere che tali usi non rientrino nelle buone pratiche agricole. Tali usi possono pertanto non essere conformi alle disposizioni dell'articolo 55 del regolamento (CE) n. 1107/2009. Nell'autorizzare i prodotti fitosanitari gli Stati membri dovrebbero quindi prestare particolare attenzione a che gli usi pre-raccolto rispettino le buone pratiche agricole.

(7)La Commissione ha invitato i notificanti a presentare osservazioni.

(8)Alla luce delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche è opportuno modificare le condizioni d'uso della sostanza attiva, escludendo in particolare l'utilizzo del coformulante ammina di sego polietossilata (n. CAS 61791-26-2) nei prodotti fitosanitari contenenti glifosato.

(9)Il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 dovrebbe essere modificato di conseguenza.

(10)A norma dell'articolo 27, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1107/2009, deve essere stabilito un elenco di coformulanti la cui inclusione nei prodotti fitosanitari non è accettata. La Commissione, l'Autorità e gli Stati membri hanno iniziato a lavorare al fine di stabilire tale elenco. Nel corso di tali lavori la Commissione presterà particolare attenzione ai coformulanti potenzialmente nocivi utilizzati nei prodotti fitosanitari contenenti glifosato. L'elenco di coformulanti inaccettabili sarà stabilito in futuro in un atto separato, conformemente ai requisiti procedurali di cui all'articolo 27, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1107/2009.

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Tratto da:

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R1313

 

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