Decisione d’Esecuzione (UE) 2016/1251 della Commissione del 12 Luglio 2016.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 199/2008 del Consiglio, del 25 febbraio 2008, che istituisce un quadro comunitario per la raccolta, la gestione e l'uso di dati nel settore della pesca e un sostegno alla formulazione della consulenza scientifica relativa alla politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 3,

considerando quanto segue:

(1)A norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 199/2008 deve essere adottato, per un periodo di tre anni, un programma pluriennale dell'Unione per la raccolta, la gestione e l'uso di dati nel settore della pesca al fine di garantire un'applicazione uniforme dell'obbligo di raccolta e gestione dei dati.

(2)L'attuale programma pluriennale dell'Unione si basa sul programma pluriennale per il periodo 2011-2013, che è stato prorogato dalla decisione di esecuzione C(2013)5243 della Commissione per coprire il periodo tra l'adozione del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) e il 31 dicembre 2016. È pertanto necessario istituire un programma pluriennale dell'Unione per un periodo di tre anni decorrente dal 1o gennaio 2017.

(3)A norma dell'articolo 25 del regolamento (UE) n. 1380/2013, gli Stati membri raccolgono i dati biologici, ambientali, tecnici e socioeconomici necessari alla gestione della pesca. Il programma pluriennale dell'Unione è necessario per consentire agli Stati membri di definire e pianificare le loro attività di raccolta dei dati nei rispettivi piani di lavoro nazionali. Conformemente all'articolo 21 del regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), i piani di lavoro nazionali devono essere presentati alla Commissione entro il 31 ottobre precedente l'anno a decorrere dal quale il piano di lavoro deve essere applicato.

(4)Il programma pluriennale dell'Unione dovrebbe definire i requisiti applicabili alla raccolta dei dati in conformità all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 199/2008. Esso dovrebbe includere gli elementi necessari per l'attuazione della politica comune della pesca che non siano già prescritti nell'ambito di altri quadri normativi.

(5)Al fine di conseguire gli obiettivi della politica comune della pesca riformata enunciati nell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1380/2013, occorre aggiornare i requisiti dell'Unione per quanto riguarda i dati necessari per una valida consulenza scientifica a decorrere dal 1o gennaio 2017.

(6)Inoltre, a causa dei nuovi obblighi e impegni internazionali imposti agli Stati membri e all'Unione da accordi multilaterali e bilaterali in materia di pesca, è necessario includere nel programma pluriennale dell'Unione alcuni requisiti applicabili alla raccolta dei dati, in particolare quelli derivanti dagli accordi di partenariato per una pesca sostenibile (APPS).

(7)Dalla valutazione del quadro vigente per la raccolta, la gestione e l'uso di dati nel settore della pesca e da successive consultazioni delle parti interessate è emerso che il programma pluriennale dell'Unione dovrebbe concentrarsi sui dati che devono essere trasmessi dagli Stati membri, piuttosto che sui relativi metodi di raccolta. I requisiti metodologici sono specificati nei piani di lavoro degli Stati membri che devono essere approvati dalla Commissione, a seguito di una stretta cooperazione a livello di regione marina.

(8)Il programma dell'Unione per il periodo 2017-2019 dovrebbe pertanto tenere conto di tutti questi elementi e degli obiettivi del regolamento (UE) n. 1380/2013, in particolare gli articoli 2 e 25, nella misura del possibile nell'ambito del vigente quadro giuridico istituito dal regolamento (CE) n. 199/2008. Eventuali nuovi requisiti in materia di dati che superino il quadro legislativo vigente dovrebbero essere facoltativi. Se necessario, una volta entrato in vigore un nuovo quadro giuridico recante modifica del regolamento (CE) n. 199/2008, la Commissione potrà modificare il programma pluriennale dell'Unione per tenere conto di eventuali nuovi requisiti applicabili alla raccolta dei dati.

(9)La Commissione ha tenuto conto delle raccomandazioni scaturite dalle consultazioni svoltesi nell'ambito delle riunioni di coordinamento regionale di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 199/2008 e con il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP). Sono stati inoltre consultati altri organismi scientifici consultivi appropriati, quali il Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM), e rappresentanti degli Stati membri riuniti in gruppi di esperti ad hoc.

(10)Per ragioni di certezza del diritto è opportuno abrogare la decisione di esecuzione C(2013)5243.

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Tratto da:

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016D1251

 

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