Decisione d’Esecuzione (UE) 2016/1223 della Commissione del 25 Luglio 2016.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 46, paragrafo 2, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)In virtù della decisione 2011/30/UE della Commissione (2), i revisori dei conti e gli enti di revisione contabile che presentano relazioni di revisione riguardanti i conti annuali o consolidati di società aventi sede nei paesi terzi elencati nell'allegato II della predetta decisione e i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato di uno Stato membro sono stati esentati dagli obblighi di cui all'articolo 45 della direttiva 2006/43/CE per taluni esercizi finanziari a condizione che essi forniscano alle autorità competenti di tale Stato membro una determinata serie di informazioni.

(2)La Commissione ha svolto valutazioni dei sistemi di controllo pubblico, di controllo della qualità e di indagini e sanzioni dei revisori dei conti e degli enti di revisione contabile dei paesi terzi elencati nell'allegato II della decisione 2011/30/UE. Le valutazioni sono state realizzate con l'assistenza del gruppo europeo degli organismi di controllo dei revisori dei conti alla luce dei criteri stabiliti agli articoli 29, 30 e 32 della direttiva 2006/43/CE riguardanti i sistemi di controllo pubblico, di controllo della qualità e di indagini e sanzioni dei revisori dei conti e delle imprese di revisione contabile degli Stati membri. Dalle suddette valutazioni risulta che i sistemi di controllo pubblico, di controllo della qualità e di indagini e sanzioni dei revisori dei conti e degli enti di revisione contabile di Maurizio, Nuova Zelanda e Turchia soddisfano requisiti equivalenti a quelli stabiliti agli articoli 29, 30 e 32 della direttiva 2006/43/CE. È pertanto opportuno considerare tali sistemi equivalenti ai sistemi di controllo pubblico, di controllo della qualità e di indagini e sanzioni dei revisori dei conti e delle imprese di revisione contabile degli Stati membri.

(3)È opportuno che lo scopo ultimo della cooperazione tra gli Stati membri e i paesi terzi in ordine ai sistemi di controllo pubblico, di controllo della qualità e di indagini e sanzioni dei revisori dei conti e degli enti di revisione contabile sia il conseguimento di un quadro di reciproco affidamento ai sistemi di controllo dell'altra parte sulla base della loro equivalenza.

(4)Bermuda, Isole Cayman, Egitto e Russia hanno istituito o stanno istituendo sistemi di controllo pubblico, di controllo della qualità e di indagini e sanzioni dei revisori dei conti e degli enti di revisione. Tuttavia, a motivo della recente istituzione di tali sistemi, mancano ancora alcune informazioni, le norme non sono pienamente attuate, non sono eseguite ispezioni o non vengono imposte sanzioni. Per procedere a un'ulteriore valutazione ai fini dell'adozione di una decisione riguardo all'equivalenza di tali sistemi, è necessario acquisire informazioni supplementari da tali paesi terzi per comprenderne meglio i sistemi. È pertanto opportuno prorogare il periodo transitorio accordato dalla decisione 2011/30/UE ai revisori dei conti e agli enti di revisione contabile che presentano relazioni di revisione riguardanti i conti annuali o consolidati di società aventi sede in tali paesi terzi e i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato di uno Stato membro.

(5)Al fine di tutelare gli investitori, i revisori dei conti e gli enti di revisione contabile che presentano relazioni di revisione riguardanti i conti annuali o consolidati di società aventi sede nei paesi terzi elencati nell'allegato II della decisione 2011/30/CE e i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato di uno Stato membro dovrebbero poter proseguire le loro attività di revisione nell'Unione senza essere iscritti all'albo ai sensi dell'articolo 45 della direttiva 2006/43/CE durante un ulteriore periodo compreso tra il 1o agosto 2016 e il 31 luglio 2018, a condizione di fornire le informazioni richieste. In tal caso, i suddetti revisori dei conti ed enti di revisione contabile dovrebbero poter proseguire le proprie attività conformemente ai requisiti del pertinente Stato membro attinenti alle relazioni di revisione riguardanti i conti annuali o consolidati degli esercizi finanziari aventi inizio tra il 1o agosto 2016 e il 31 luglio 2018. La presente decisione lascia impregiudicato il potere degli Stati membri di applicare i loro sistemi di indagini e di sanzioni nei confronti dei suddetti revisori dei conti ed enti di revisione contabile.

(6)La Commissione monitorerà periodicamente gli sviluppi della cooperazione in materia di vigilanza e regolamentazione con i paesi terzi. La decisione di concedere l'equivalenza o prorogare il periodo transitorio non pregiudica la possibilità della Commissione di intraprendere un riesame della decisione in qualsiasi momento. Tale riesame può portare alla revoca del riconoscimento dell'equivalenza o alla prematura conclusione del periodo transitorio. È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2011/30/UE.

(7)Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 48, paragrafo 1, della direttiva 2006/43/CE,

Ha adottato la seguente Decisione:

Articolo 1

La decisione 2011/30/UE è modificata come segue:

(1)All'articolo 1 è aggiunto il seguente terzo comma:

«Ai fini dell'articolo 46, paragrafo 1, della direttiva 2006/43/CE, i sistemi di controllo pubblico, di controllo della qualità e di indagini e sanzioni dei revisori dei conti e degli enti di revisione contabile dei paesi terzi sottoelencati soddisfano requisiti considerati equivalenti a quelli di cui agli articoli 29, 30 e 32 di tale direttiva in relazione alle attività di revisione riguardanti i conti annuali o consolidati degli esercizi finanziari aventi inizio a partire dal 1o agosto 2016:

(1)Maurizio

(2)Nuova Zelanda

(3)Turchia.»;

(2)All'articolo 2, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.Uno Stato membro non applica l'articolo 45 della direttiva 2006/43/CE per quanto concerne i revisori dei conti e gli enti di revisione contabile che presentano relazioni di revisione riguardanti i conti annuali o consolidati di società aventi sede nei paesi terzi elencati nell'allegato II della presente decisione e i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato di tale Stato membro ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 14, della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*) per gli esercizi finanziari aventi inizio tra il 2 luglio 2010 e il 31 luglio 2018, a condizione che il revisore dei conti o l'ente di revisione contabile in questione fornisca alle autorità competenti di tale Stato membro tutte le informazioni seguenti:

a)Il proprio nominativo e indirizzo ed informazioni sulla propria forma giuridica;

b)Una descrizione dell'eventuale rete cui il revisore dei conti o l'ente di revisione appartiene;

c)I principi di revisione contabile e le regole di indipendenza applicati alla revisione dei conti in questione;

d)Una descrizione del sistema interno di controllo della qualità dell'ente di revisione contabile;

e)L'indicazione di se e quando è stato realizzato l'ultimo controllo della qualità del revisore o dell'ente di revisione contabile e le informazioni necessarie in merito al risultato di tale controllo, a meno che tali informazioni vengano fornite dall'autorità competente del paese terzo. Se le informazioni necessarie in merito al risultato dell'ultimo controllo della qualità non sono pubbliche, le autorità competenti degli Stati membri trattano tali informazioni in modo riservato.

(*)Direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio (GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1).»;"

(3)L'allegato II è sostituito dal testo contenuto nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles,il 25 Luglio 2016

Per la Commissione

Valdis DOMBROVSKIS

Vicepresidente

Tratto da:

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016D1223

 

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