Il Consiglio dell’Unione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)L'articolo IX, paragrafi 3 e 4, dell'accordo di Marrakech che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio («accordo OMC») fissa le procedure per derogare a un obbligo imposto a un membro dall'accordo OMC o da uno degli accordi commerciali multilaterali.
(2)Agli Stati Uniti è stata concessa una deroga agli obblighi derivanti dall'articolo I, paragrafo 1, dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 («GATT 1994»), da ultimo prorogata in data 1o agosto 2007 per il periodo fino al 31 dicembre 2016.
(3)A norma dell'articolo IX, paragrafo 3, dell'accordo OMC, gli Stati Uniti hanno presentato una richiesta di deroga fino al 31 dicembre 2026 degli obblighi loro derivanti dall'articolo I, paragrafo 1, del GATT 1994 nella misura necessaria a permettere agli Stati Uniti di continuare ad accordare un trattamento preferenziale ai prodotti ammissibili provenienti dall'ex Territorio delle isole del Pacifico sotto amministrazione fiduciaria (Repubblica delle Isole Marshall, Stati federati di Micronesia, Commonwealth delle Isole Marianne settentrionali e Repubblica di Palau) importati nel territorio doganale degli Stati Uniti.
(4)L'accoglimento della richiesta degli Stati Uniti di concessione di una deroga OMC non inciderebbe negativamente né sull'economia dell'Unione né sulle relazioni commerciali con i beneficiari della deroga.
(5)È pertanto opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di Consiglio generale dell'OMC per sostenere la richiesta di deroga presentata dagli Stati Uniti,
Ha adottato la seguente Decisione:
Articolo 1
La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di Consiglio generale dell'Organizzazione mondiale del commercio è di sostenere la richiesta degli Stati Uniti volta a derogare agli obblighi di cui all'articolo I, paragrafo 1, dell'accordo generale sulle tariffe e sul commercio 1994 fino al 31 dicembre 2026 in conformità alle condizioni di tale richiesta.
Tale posizione è espressa dalla Commissione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles,il 18 Luglio 2016
Per il Consiglio
Il Presidente
G.MATEČNÁ
Tratto da:
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016D1202