Decisione d’Esecuzione (UE) 2016/1195 della Commissione del 4 Luglio 2016.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (1), in particolare gli articoli 34 e 35,

vista la richiesta trasmessa per posta dal presidente dell'Ufficio delle comunicazioni elettroniche per conto di Poczta Polska SA e ricevuta il 2 febbraio 2016,

considerando quanto segue:

I.FATTI

(1)Il 2 febbraio 2016 la Commissione europea ha ricevuto per posta una richiesta formale da parte del presidente dell'Ufficio delle comunicazioni elettroniche per conto di Poczta Polska SA (nel prosieguo «il richiedente») ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 1, della direttiva 2014/25/UE. La richiesta era accompagnata da un parere del presidente dell'Ufficio delle comunicazioni elettroniche secondo cui i servizi elencati soddisfarebbero le condizioni per l'esenzione in base all'articolo 34 della direttiva 2014/25/UE. La Commissione ritiene che tale parere non si configuri come posizione motivata e giustificata ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 2, della direttiva 2014/25/UE, in quanto si tratta di una semplice dichiarazione attestante il soddisfacimento delle condizioni, priva di argomentazione a sostegno. Con la richiesta si invitava la Commissione a stabilire che le disposizioni della direttiva 2014/25/UE e le procedure di appalto previste da tale direttiva non si applicano ai servizi di corriere e ai servizi diversi da quelli postali in Polonia.

(2)La richiesta era stata presentata dall'autorità competente, il presidente dell'Ufficio delle comunicazioni elettroniche, a norma dell'articolo 138 septies della legge sugli appalti pubblici (2), su richiesta di Poczta Polska SA in qualità di ente aggiudicatore, con sede a Varsavia, e concordata con il presidente dell'Ufficio per la concorrenza e la tutela dei consumatori (UOKiK) e con il presidente dell'Ufficio per gli appalti pubblici (UZP).

(3)In data 19 febbraio 2016 la Commissione ha chiesto, per posta elettronica, ulteriori informazioni. Tali informazioni sono state fornite dall'Ufficio delle comunicazioni elettroniche con messaggio di posta elettronica del 26 febbraio 2016 entro il termine stabilito dalla Commissione.

(4)Conformemente all'allegato IV, punto 1, della direttiva 2014/25/UE, la Commissione dispone di 105 giorni lavorativi per adottare la decisione. Il termine scade il 7 luglio 2016.

II.QUADRO GIURIDICO

(5)Ai sensi dell'articolo 34 della direttiva 2014/25/UE, gli appalti destinati a permettere lo svolgimento di un'attività di cui agli articoli da 8 a 14 di tale direttiva non sono soggetti alla stessa se, nello Stato membro in cui è esercitata l'attività, questa è direttamente esposta alla concorrenza su mercati liberamente accessibili. L'esposizione diretta alla concorrenza è valutata sulla base di criteri oggettivi, tenendo conto delle caratteristiche specifiche del settore in questione. Un mercato è considerato liberamente accessibile se lo Stato membro ha attuato e applicato le disposizioni della legislazione dell'Unione in materia di apertura del mercato pertinente di cui all'allegato III della direttiva 2014/25/UE. A norma del punto F di tale allegato, la direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) (nel prosieguo «la direttiva sui servizi postali») (modificata dalla direttiva 2002/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e dalla direttiva 2008/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5)) costituisce la pertinente legislazione dell'Unione in materia di apertura dei mercati dei servizi postali.

(6)La Polonia ha attuato la direttiva sui servizi postali con la legge del 23 novembre 2012 — Legge postale (6), divenuta applicabile a partire dal 1o gennaio 2013, riguardo ai servizi di raccolta, smistamento, trasporto e consegna di invii di corriere e ai servizi di posta non indirizzata. Per questi servizi la Polonia ha raggiunto un livello sufficiente di apertura del mercato e il mercato può essere considerato liberamente accessibile conformemente all'articolo 34 della direttiva 2014/25/UE.

(7)Si può anche osservare che nessuno dei servizi per cui è stata presentata la richiesta è stato oggetto in passato di monopolio legale. Solo i servizi postali di cui all'articolo 7 della direttiva 97/67/CE modificata dalle direttive 2002/39/CE e 2008/6/CE sono stati riservati ai fornitori designati del servizio universale. Con l'attuazione della direttiva 2008/6/CE, tutti gli Stati membri, compresa la Polonia, hanno completamente liberalizzato i rispettivi mercati postali e, ad eccezione dei servizi di cui all'articolo 8 della direttiva suddetta, nessun servizio postale dovrebbe essere oggetto di monopolio legale.

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Tratto da:

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016D1195

 

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