La Commissione Amministrativa per il Coordinamento dei Sistemi di Sicurezza Stradale,
visto l’Articolo 72 del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (1), a norma del quale la Commissione Amministrativa è incaricata di promuovere e sviluppare la collaborazione tra gli Stati membri, in particolare modernizzando le procedure necessarie allo scambio di informazioni e adattando agli scambi elettronici i flussi di informazione tra le istituzioni, tenuto conto dell’evoluzione dell’elaborazione elettronica dei dati in ogni Stato membro, di adottare le norme strutturali comuni per i servizi di elaborazione elettronica dei dati, in particolare in materia di sicurezza e di utilizzazione degli standard e di fissare le modalità di funzionamento della parte comune di tali servizi;
visto l’articolo 73 del regolamento (CE) n. 883/2004, che dispone che la Commissione Amministrativa è incaricata di stabilire e determinare le modalità di funzionamento e la composizione della Commissione Tecnica per l’Elaborazione Elettronica dei Dati, la quale elabora relazioni ed esprime un parere motivato prima che la Commissione Amministrativa prenda una decisione a norma dell’articolo 72, lettera d),
Ha adottato la seguente Decisione:
Articolo 1
1.La Commissione Amministrativa istituisce la Commissione Tecnica per la Elaborazione Elettronica dei Dati, prevista dall’articolo 73, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 883/2004. Essa è denominata «la Commissione Tecnica».
2.La Commissione Tecnica espleta le funzioni definite all’articolo 73, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 883/2004.
3.Il mandato relativo ai compiti specifici della Commissione Tecnica è stabilito dalla Commissione Amministrativa, con la possibilità di modificare tali compiti, qualora necessario.
Articolo 2
1.La Commissione Tecnica è composta da due rappresentanti di ciascuno Stato membro, uno dei quali è nominato membro titolare e l’altro supplente.
2.Il rappresentante di governo di ciascuno Stato membro facente parte della Commissione Amministrativa comunica le nomine al segretariato della stessa Commissione Amministrativa.
3.Qualora lo imponga la natura dei temi da trattare, i membri possono essere accompagnati nelle riunioni della Commissione Tecnica da uno o più consulenti tecnici.
4.Di norma, ogni delegazione è costituita al massimo da quattro persone.
5.Il rappresentante della Commissione europea nella Commissione Amministrativa o la persona da questo designata espleta una funzione consultiva in seno alla Commissione Tecnica.
6.Il rappresentante della Commissione europea, un suo supplente o qualsivoglia altra persona designata dal segretariato della Commissione Amministrativa può partecipare a tutte le riunioni della Commissione Tecnica e dei suoi gruppi di lavoro ad hoc. A tali riunioni possono partecipare, qualora lo richieda la questione da trattare, anche uno o più rappresentanti di altri servizi della Commissione europea.
7.Un membro del segretariato della Commissione Amministrativa partecipa a tutte le riunioni della Commissione Tecnica e dei suoi gruppi di lavoro ad hoc.
Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.
Tratto da:
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016D0720(01)