Regolamento (UE) 2016/1179 della Commissione del 19 Luglio 2016.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (1), in particolare l'articolo 37, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)L'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 contiene due elenchi di sostanze pericolose che sono oggetto di classificazione e etichettatura armonizzate. La tabella 3.1 elenca le sostanze pericolose che sono oggetto di una classificazione e un'etichettatura armonizzate sulla base dei criteri di cui all'allegato I, parti da 2 a 5, del regolamento (CE) n. 1272/2008. La tabella 3.2 elenca le sostanze pericolose che sono oggetto di una classificazione e un'etichettatura armonizzate sulla base dei criteri di cui all'allegato VI della direttiva 67/548/CEE del Consiglio (2).

(2)Poiché con effetto dal 1o giugno 2015 la direttiva 67/548/CEE è stata abrogata, la tabella 3.2 dell'allegato VI, parte 3, dovrebbe essere soppressa. Tuttavia, al fine di facilitare la transizione alla piena applicabilità del regolamento (CE) n. 1272/2008, tale soppressione dovrebbe prendere effetto solo dal 1o giugno 2017.

(3)Alcune proposte di classificazione e di etichettatura armonizzate nuove, aggiornate o abrogate sono state trasmesse all'Agenzia europea delle sostanze chimiche (ECHA), ai sensi dell'articolo 37 del regolamento (CE) n. 1272/2008. Sulla base dei pareri elaborati su queste proposte dal comitato per la valutazione dei rischi (Committee for Risk Assessment, nel prosieguo «RAC») dell'ECHA, nonché dei commenti ricevuti dalle parti interessate, è opportuno introdurre, aggiornare o abrogare la classificazione e l'etichettatura armonizzate di determinate sostanze.

(4)Per quanto riguarda la sostanza «piombo», nel suo parere scientifico del 5 dicembre 2013 il RAC propone di qualificarla come tossica per la riproduzione di categoria 1 A. Tuttavia, a causa della mancanza di certezza riguardo la biodisponibilità del piombo in forma massiva, occorre distinguere tra forma massiva (particelle di dimensioni maggiori o uguali a 1 mm) e polvere (particelle di dimensioni inferiori a 1 mm). È pertanto opportuno introdurre un limite di concentrazione specifico (SCL) di ≥ 0,03 % per la polvere e un limite di concentrazione generico (GCL) di ≥ 0,3 % per la forma massiva.

(5)Per quanto riguarda le sostanze contenenti rame, la classificazione ambientale raccomandata nei pareri del RAC datati 4 dicembre 2014, dovrebbe essere inclusa nell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 in quanto sono disponibili sufficienti elementi scientifici a giustificazione di questa nuova classificazione. I proposti fattori-M non dovrebbero tuttavia essere inclusi poiché richiedono un'ulteriore valutazione da parte del RAC, alla luce dei dati scientifici sulla tossicità per l'ambiente acquatico forniti dall'industria dopo che la valutazione del RAC era stata presentata alla Commissione.

(6)Il regolamento (CE) n. 1272/2008 dovrebbe essere modificato di conseguenza.

(7)Non è necessario conformarsi alle nuove classificazioni armonizzate immediatamente, visto che occorrerà concedere un certo periodo di tempo ai fornitori per consentire loro di adeguare l'etichettatura e l'imballaggio delle sostanze e delle miscele alle nuove classificazioni e di vendere le scorte esistenti. Tale periodo di tempo sarà anche necessario per consentire ai fornitori di adattare e di rispettare altri obblighi legislativi derivanti dalle nuove classificazioni armonizzate per le sostanze come quelle di cui all'articolo 22, lettera f), o all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), quelli previsti all'articolo 50 del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) o quelli di cui all'articolo 44 del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (5).

(8)In linea con le disposizioni transitorie del regolamento (CE) n. 1272/2008 che consentono l'applicazione delle nuove disposizioni in una fase precedente su base volontaria, è opportuno che i fornitori abbiano la facoltà di applicare le nuove classificazioni armonizzate e di adattare l'etichettatura e l'imballaggio di conseguenza prima della scadenza del termine per conformarsi alle nuove disposizioni.

(9)Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 133 del regolamento (CE) n. 1907/2006,

Ha adottato il seguente Regolamento:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1272/2008 è così modificato:

1)L'allegato VI è modificato in conformità dell'allegato del presente regolamento;

2)Nell'allegato VI, la tabella 3.2. è soppressa.

Articolo 2

1.Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

2.Il presente regolamento si applica a decorrere dal 1o marzo 2018.

L'articolo 1, paragrafo 2, si applica a decorrere dal 1o giugno 2017.

3.In deroga al paragrafo 2, le sostanze e le miscele possono essere classificate, etichettate ed imballate in conformità al regolamento (CE) n. 1272/2008, quale modificato dal presente regolamento, prima del 1o marzo 2018.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,il 19 Luglio 2016

Per la Commissione

Il Presidente

Jean-Claude JUNCKER

Tratto da:

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R1179

 

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