Regolamento (UE) 2016/1165 del Consiglio del 18 Luglio 2016.

Il Consiglio dell’Unione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

vista la decisione 2010/788/PESC del Consiglio, del 20 dicembre 2010, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo e che abroga la posizione comune 2008/369/PESC (1),

vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (CE) n. 1183/2005 (2) attua la decisione 2010/788/PESC del Consiglio e dispone determinate misure nei confronti delle persone che violano l'embargo sulle armi per quanto riguarda la Repubblica democratica del Congo, tra cui il congelamento dei loro beni.

(2)La risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 2293 (2016) del 21 giugno 2016 ha modificato i criteri per la designazione delle persone e delle entità da assoggettare alle misure restrittive di cui ai paragrafi 9 e 11 della risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 1807 (2008) e ha esteso le disposizioni relative all'embargo sulle armi. Con decisione (PESC) 2016/1173 (3), il Consiglio ha deciso di estendere di conseguenza l'ambito di applicazione dei criteri.

(3)Occorre quindi un'azione normativa a livello dell'Unione per attuare tale decisione, in particolare al fine di garantirne l'applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri.

(4)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1183/2005,

Ha adottato il seguente Regolamento:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1183/2005 è così modificato:

(1)All'articolo 1 ter, paragrafo 1, è aggiunta la seguente lettera:

«d)Assistenza tecnica, finanziamenti, assistenza finanziaria o servizi di intermediazione in relazione ad altre vendite o alla fornitura di armi e materiale connesso, previa approvazione da parte del comitato delle sanzioni;»;

(2)L'articolo 2 bis, paragrafo 1, è così modificato:

a)La lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e)nel pianificare, dirigere o commettere nell'RDC atti che costituiscono violazioni dei diritti umani o abusi o violazioni del diritto umanitario internazionale, a seconda dei casi, compresi gli atti contro civili, tra cui uccisioni e menomazioni, stupri e altre violenze sessuali, sequestri, trasferimenti forzati e attacchi contro scuole e ospedali;»

b)La lettera g) è sostituita dalla seguente:

«g)Nel sostenere persone o entità, compresi gruppi armati o reti criminali, coinvolti in attività di destabilizzazione nell'RDC attraverso lo sfruttamento o il commercio illeciti di risorse naturali, compresi l'oro o la fauna selvatica e i prodotti derivati;».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,il 18 Luglio 2016

Per il Consiglio

Il Presidente

F.MOGHERINI

Tratto da:

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R1165

 

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