La Commissione europea,
visto il trattato sull’Unione europea, il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica e il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la decisione della Commissione del 19 settembre 2001 (PV1536) che conferisce ai direttori generali e ai capiservizio il potere di decidere sulla necessità di presentare domanda per la tutela dei diritti di proprietà intellettuale derivanti dalle attività o dai programmi di cui sono responsabili, sulla concessione delle relative licenze, l’acquisizione, la cessione o la rinuncia unilaterale o pattizia degli stessi, e ai direttori generali il relativo potere di esecuzione amministrativa,
considerando quanto segue:
(1)La direzione generale degli Affari marittimi e della pesca (DG Affari marittimi e pesca) ha sviluppato vari sistemi d’informazione appartenenti al pacchetto di software per la gestione integrata dei dati sulla pesca (Integrated Fisheries Data Management - IFDM) per gli scambi elettronici dei dati sulle attività di pesca sulla base dello standard FLUX del centro delle Nazioni Unite per l’agevolazione degli scambi commerciali e del commercio elettronico (UN/CEFACT).
(2)L’attuale pacchetto IFDM (nel prosieguo: «il software») contiene i sistemi d’informazione seguenti: lo strato di trasporto FLUX per gli scambi di messaggi elettronici basati sullo standard UN/CEFACT, il sistema di controllo della posizione dei pescherecci dell’Unione (VMS) per cui la DG Affari marittimi e pesca ha sviluppato tre moduli (spaziale, di comunicazione e USM) nonché il lettore VMS ERS che aggiunge al VMS dell’Unione la funzionalità di visualizzazione dei giornali di pesca elettronici in formato UN/CEFACT.
(3)La concessione di licenze a sorgente aperta del software potrebbe contribuire all’armonizzazione degli scambi di dati sulla pesca a livello mondiale e consentire di risparmiare. Pertanto dovrebbe essere possibile distribuire gli strumenti software agli Stati membri, ai paesi terzi, alle organizzazioni regionali di gestione della pesca e all’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura.
(4)La DG Affari marittimi e pesca, in quanto DG responsabile dello sviluppo e della manutenzione del software e, al tempo stesso, servizio incaricato dell’esecuzione amministrativa delle decisioni in materia di proprietà intellettuale, considera la concessione di licenze a sorgente aperta del software appropriata e opportuna.
(5)Al fine di distribuire e promuovere l’uso del software ed evitarne l’appropriazione esclusiva è opportuno che il software sia distribuito con licenza a sorgente aperta,
Decide:
Articolo 1
Il software può essere distribuito con licenza a sorgente aperta non esclusiva al fine di consentirne l’uso, la riproduzione, lo sviluppo e l’ulteriore distribuzione.
Articolo 2
La presente decisione si applica a qualsiasi versione nuova o aggiornata del software.
Fatto a Bruxelles,il 6 Luglio 2016
Per la Commissione
João AGUIAR MACHADO
Direttore Generale
Tratto da:
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016D0712(01)