Regolamento (UE) 2016/1076 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 Giugno 2016.

Il Parlamento e il Consiglio dell’Unione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (CE) n. 1528/2007 del Consiglio (3) ha subito varie (4) e sostanziali modifiche. Poiché si rendono necessarie nuove modifiche, a fini di chiarezza è opportuno procedere alla sua rifusione.

(2)L'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra (5), come modificato, prevede l'entrata in vigore di accordi di partenariato economico (APE) al più tardi il 1o gennaio 2008.

(3)Dal 2002 l'Unione negozia APE con il gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP), suddiviso in sette regioni comprendenti rispettivamente i Caraibi, l'Africa centrale, l'Africa orientale e australe, la Comunità dell'Africa orientale, gli Stati insulari del Pacifico, la Comunità di sviluppo dell'Africa australe e l'Africa occidentale. Tali APE devono essere conformi agli obblighi assunti nell'ambito dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), favoriranno l'integrazione regionale e promuoveranno la graduale integrazione delle economie degli Stati ACP nel sistema commerciale mondiale basato sulle norme, promuovendone quindi lo sviluppo sostenibile e contribuendo agli sforzi globali volti a eliminare la povertà e a migliorare le condizioni di vita negli Stati ACP. Nella prima fase potrebbero concludersi negoziati su accordi tesi all'istituzione di APE riguardanti, come requisito minimo, regimi per le merci compatibili con l'OMC, da integrare quanto prima possibile con APE completi, coerenti con i processi di integrazione regionale economica e politica.

(4)Tali accordi che istituiscono, o portano a istituire, APE per i quali i negoziati sono stati conclusi prevedono che le parti possano adottare misure per applicare l'accordo, nella misura del possibile, prima della sua applicazione provvisoria su base reciproca. È opportuno adottare misure per applicare gli accordi sulla base di tali disposizioni.

(5)Le disposizioni del presente regolamento devono essere modificate, secondo necessità, conformemente agli accordi che istituiscono, o portano a istituire, APE, se e quando tali accordi sono firmati e conclusi conformemente all'articolo 218 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e sono applicati provvisoriamente o in vigore. I regimi devono avere termine in tutto o in parte se gli accordi in questione non entrano in vigore entro un termine ragionevole secondo la convenzione di Vienna sul diritto dei trattati.

(6)Per le importazioni nell'Unione, i regimi previsti dagli accordi che istituiscono, o portano a istituire, APE dovrebbero prevedere un accesso senza dazi e l'assenza di contingenti tariffari per tutti i prodotti, a eccezione delle armi. Tali regimi sono soggetti a periodi e regimi transitori per alcuni prodotti sensibili e regimi specifici per i dipartimenti francesi d'oltremare. Tenuto conto della natura particolare della situazione del Sudafrica, ai prodotti originari del Sudafrica dovrebbero continuare ad applicarsi le pertinenti disposizioni dell'accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica sudafricana, dall'altro (6), come modificato («ASSC»), fino all'entrata in vigore di un accordo tra l'Unione e il Sudafrica che istituisce, o porta a istituire, un APE.

(7)Le norme d'origine applicabili alle importazioni effettuate conformemente al presente regolamento dovrebbero essere, per un periodo transitorio, quelle enunciate nell'allegato II. Tali norme d'origine dovrebbero essere sostituite da quelle allegate a ogni accordo concluso con le regioni o gli Stati elencati nell'allegato I, o al momento dell'applicazione provvisoria dell'accordo o a quello della sua entrata in vigore, secondo che l'una o l'altra intervenga per prima.

(8)È necessario prevedere la possibilità di una sospensione temporanea dei regimi stabiliti dal presente regolamento in caso di assenza di cooperazione amministrativa, di irregolarità o di frode. Quando uno Stato membro fornisce alla Commissione informazioni su un'eventuale frode o un'assenza di cooperazione amministrativa, si dovrebbe applicare la normativa unionale pertinente, in particolare il regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio (7).

(9)È altresì opportuno prevedere misure generali di salvaguardia per i prodotti oggetto del presente regolamento.

(10)Considerata la particolare sensibilità dei prodotti agricoli, è opportuno consentire che misure di salvaguardia siano adottate quando le importazioni causano o minacciano di causare perturbazioni nei mercati di questi prodotti o nei meccanismi che regolano tali mercati.

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Tratto da:

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R1076

 

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