La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 (1), in particolare l'articolo 20, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1)A norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 110/2008, per ogni indicazione geografica registrata nell'allegato III del regolamento suddetto, gli Stati membri presentano alla Commissione una scheda tecnica entro il 20 febbraio 2015.
(2)Fino al 20 febbraio 2015 alla Commissione sono pervenute schede tecniche per 243 indicazioni geografiche sulle 330 indicazioni geografiche stabilite. Per le altre 87 indicazioni geografiche stabilite non sono pervenute le schede tecniche entro il termine indicato.
(3)Conformemente alle disposizioni dell'articolo 20, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 110/2008, le 87 indicazioni geografiche stabilite per le quali alla Commissione non sono state presentate le schede tecniche entro il 20 febbraio 2015 dovrebbero essere soppresse dall'allegato III del suddetto regolamento.
(4)Le 243 indicazioni geografiche stabilite, per le quali alla Commissione sono state presentate le schede tecniche entro il 20 febbraio 2015, restano per il momento inserite nell'allegato III del regolamento (CE) n. 110/2008. Conformemente alle disposizioni dell'articolo 9 del regolamento di esecuzione (UE) n. 716/2013 della Commissione (2), la Commissione valuta se le schede tecniche presentate per le suddette indicazioni geografiche soddisfano i requisiti di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 110/2008.
(5)Alla luce di quanto sopra, l'allegato III del regolamento (CE) n. 110/2008 dovrebbe essere sostituito dall'allegato del presente regolamento.
(6)È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 110/2008.
(7)Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato per le bevande spiritose,
Ha adottato il seguente Regolamento:
Articolo 1
L'allegato III del regolamento (CE) n. 110/2008 è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles,il 1° Luglio 2016
Per la Commissione
Il Presidente
Jean-Claude JUNCKER
Tratto da:
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R1067