Decisione d’Esecuzione (UE) 2016/1070 del Consiglio del 27 Giugno 2016.

Il Consiglio dell’Unione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la decisione 2005/387/GAI del Consiglio, del 10 maggio 2005, relativa allo scambio di informazioni, alla valutazione dei rischi e al controllo delle nuove sostanze psicoattive (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Parlamento europeo (2),

considerando quanto segue:

(1)Conformemente alla decisione 2005/387/GAI del Consiglio, il comitato scientifico integrato dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (OEDT), riunito in sessione straordinaria, ha redatto una relazione di valutazione dei rischi connessi con la nuova sostanza psicoattiva 1-fenil-2-(pirrolidin-1-il) pentan-1-one (α-pirrolidinovalerofenone, α-PVP), che è stata successivamente trasmessa alla Commissione e al Consiglio il 27 novembre 2015.

(2)L'α-PVP è un potente psicostimolante, strutturalmente correlata a catinone, pirovalerone e metilendiossipirovalerone (MDPV) che sono sostanze soggette a controlli in base alla convenzione delle Nazioni Unite del 1971 sulle sostanze psicotrope. L'α-PVP è stata rilevata in tutti i 28 Stati membri, in Turchia e in Norvegia e le informazioni ottenute a seguito di sequestri e di raccolta di campioni indicano che si presenta soprattutto in polvere o in compresse. Dalle informazioni disponibili si evince che svariati chilogrammi di α-PVP sono importati dalla Cina nel mercato della droga dell'Unione e poi sono distribuiti in tutta l'Unione. Due siti di produzione illecita sono stati sequestrati in uno Stato membro, il che indica che anche all'interno dell'Unione esiste la capacità di fabbricare l'α-PVP.

(3)Otto Stati membri hanno segnalato un totale di 115 decessi e 191 casi di intossicazione acuta nei quali è stata individuata la presenza di α-PVP. Nella maggior parte dei casi, l'uso di α-PVP è stato abbinato, in modo intenzionale o involontariamente, ad altre sostanze farmacologicamente attive. Se l'α-PVP diventasse più ampiamente disponibile e fosse utilizzata più estesamente, le ripercussioni in termini di salute delle persone e di sanità pubblica potrebbero essere considerevoli.

(4)I dati disponibili suggeriscono che l'α-PVP è assunta come stimolante a uso ricreativo e che ne fanno uso anche i tossicodipendenti ad alto rischio, compresi coloro che si iniettano stimolanti e oppioidi, tra i quali può essere comune la poliassunzione. Esistono pochi dati sulla prevalenza del consumo di droga, sulle conseguenze a lungo termine e sui rischi sociali associati alla sostanza.

(5)Non sono disponibili informazioni né sono stati pubblicati studi che valutino in modo completo i rischi per la salute connessi all' α-PVP, vale a dire la tossicità cronica e acuta, ma le osservazioni su animali suggeriscono effetti simili a quelli osservati in altri stimolanti. I sintomi negativi osservati nell'uomo includono tachicardia e ipertermia, diaforesi, agitazione, convulsioni o spasmi, confusione e aggressione. Dati ottenuti da studi non clinici suggeriscono che l'α-PVP potrebbe avere il potenziale di indurre abuso e dipendenza nell'uomo.

(6)L' α-PVP non ha alcuna proprietà terapeutica per uso umano o veterinario accertata o riconosciuta. A parte il suo utilizzo come standard analitico di riferimento e nella ricerca scientifica che ne studia, a seguito della sua comparsa sul mercato della droga, le proprietà chimiche, farmacologiche e tossicologiche, non ci sono indicazioni di utilizzi di tale sostanza per altre finalità.

(7)Nonostante le limitate prove scientifiche sull'α-PVP, gli elementi di prova e le informazioni sui rischi sanitari che la sostanza comporta, come documentato dalla sua presenza in casi di decessi e di intossicazioni acute, forniscono motivi sufficienti per sottoporre la sostanza a misure di controllo in tutta l'Unione.

(8)Dato che 16 Stati membri controllano l'α-PVP in base alla loro legislazione nazionale, conformandosi in tal modo agli obblighi derivanti dalla convenzione delle Nazioni Unite sulle sostanze psicotrope del 1971 e che cinque Stati membri la controllano mediante altre misure legislative, sottoporre la sostanza a misure di controllo in tutta l'Unione potrebbe evitare ostacoli alla cooperazione transfrontaliera tra autorità di polizia e giudiziarie e contribuirebbe a proteggere i cittadini dai rischi rappresentati dalla disponibilità e dal consumo della stessa.

(9)La decisione 2005/387/GAI conferisce al Consiglio le competenze di esecuzione al fine di dare una risposta rapida e basata sulla competenza a livello dell'Unione per l'emergere di nuove sostanze psicoattive rilevate e segnalate dagli Stati membri, sottoponendo tali sostanze a misure di controllo in tutta l'Unione. Poiché sono state soddisfatte le condizioni e la procedura per attivare l'esercizio di tali competenze di esecuzione, una decisione di attuazione dovrebbe essere adottata al fine di mettere l'α-PVP sotto controllo in tutta l'Unione.

(10)La Danimarca è vincolata dalla decisione 2005/387/GAI e partecipa pertanto all'adozione e all'applicazione della presente decisione che attua la decisione 2005/387/GAI.

(11)L'Irlanda è vincolata dalla decisione 2005/387/GAI e partecipa pertanto all'adozione e all'applicazione della presente decisione che attua la decisione 2005/387/GAI.

(12)Il Regno Unito non è vincolato dalla decisione 2005/387/GAI e non partecipa pertanto all'adozione della presente decisione che attua la decisione 2005/387/GAI e non è da essa vincolato né è soggetto alla sua applicazione,

Ha adottato la seguente decisione:

Articolo 1

La nuova sostanza psicoattiva 1-fenil-2-(pirrolidin-1-il) pentan-1-one (α-pirrolidinovalerofenone, α-PVP) è sottoposta a misure di controllo in tutta l'Unione.

Articolo 2

Entro il 3 luglio 2017 gli Stati membri adottano le misure necessarie in base al loro diritto interno al fine di assoggettare la nuova sostanza psicoattiva di cui all'articolo 1 a misure di controllo e alle sanzioni penali previste dalla legislazione nazionale, conformemente agli obblighi di cui alla convenzione delle Nazioni Unite sulle sostanze psicotrope del 1971.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

La presente decisione si applica conformemente ai trattati.

Fatto a Lussemburgo,il 27 Giugno 2016

Per il Consiglio

Il Presidente

M.H.P.VAN DAM

Tratto da:

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016D1070

 

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