La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 292,
considerando quanto segue:
(1)La presenza di nichel (Ni) nei mangimi può originare da fonti sia naturali sia antropiche. Talune materie prime per mangimi contengono inoltre nichel metallico, utilizzato come catalizzatore nella loro produzione.
(2)Il gruppo di esperti scientifici sui contaminanti nella catena alimentare (gruppo CONTAM) dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») ha fornito un parere scientifico sui rischi per la salute pubblica e degli animali e per l’ambiente legati alla presenza di Ni nei mangimi (1).
(3)Il gruppo CONTAM ha concluso che sono improbabili ripercussioni negative dovute al Ni contenuto nei mangimi per bovini, suini, conigli, anatre, pesci, cani, polli, cavalli, ovini, caprini e gatti. Per quanto riguarda la valutazione dei rischi per la salute umana derivanti dalla presenza di Ni negli alimenti di origine animale, il gruppo CONTAM ha concluso che, considerando solo gli alimenti di origine animale, gli attuali livelli di esposizione cronica al Ni della popolazione media potrebbero costituire motivo di preoccupazione nella popolazione giovane. Quanto all’esposizione alimentare acuta, il gruppo CONTAM ha concluso che gli individui sensibili al nichel sono anche soggetti al rischio di insorgenza di reazioni cutanee eczematose acute dovute al consumo di alimenti di origine animale. Il contributo degli alimenti di origine animale all’esposizione alimentare umana al Ni non dovrebbe pertanto essere sottovalutato, in particolare nelle fasce d’età con un’elevata esposizione alimentare a tale elemento. In base ai dati disponibili non è stato tuttavia possibile determinare i tassi di riporto dai mangimi agli alimenti di origine animale.
(4)Si osserva che i dati sull’occorrenza del Ni nei mangimi utilizzati nel parere scientifico dell’EFSA derivavano principalmente da un solo Stato membro e non sono pertanto necessariamente rappresentativi della presenza di Ni nei mangimi in tutta l’UE.
(5)È pertanto opportuno monitorare la presenza di Ni nei mangimi in tutta l’UE prima di considerare se debbano essere stabiliti livelli massimi di Ni nei mangimi o se debbano essere adottate altre misure di gestione del rischio necessarie a garantire un livello elevato di tutela della salute umana e animale,
Ha adottato la seguente Raccomandazione:
1)È opportuno che gli Stati membri, con la partecipazione attiva degli operatori del settore, svolgano un’attività di monitoraggio della presenza di Ni nei mangimi.
2)Al fine di garantire che i campioni siano rappresentativi della partita sottoposta a campionamento, gli Stati membri dovrebbero seguire la procedura di campionamento di cui al regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione (2).
3)Gli Stati membri dovrebbero garantire che i risultati delle analisi siano forniti all’EFSA periodicamente e al più tardi entro il 31 ottobre 2017 nel formato di trasmissione dei dati dell’EFSA stessa, conformemente alle prescrizioni della Guidance on Standard Sample Description (SSD) for Food and Feed [linee guida riguardanti la descrizione standard dei campioni (SSD) per i prodotti alimentari e i mangimi] (3) e agli ulteriori obblighi di informazione specifici dell’EFSA.
Fatto a Bruxelles,il 28 giugno 2016
Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione
Tratto da:
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016H0629(01)