La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 (1) del Consiglio, in particolare l'articolo 188,
considerando quanto segue:
(1)Il capo III, sezione 3, del regolamento (CE) n. 1187/2009 della Commissione (2) stabilisce la procedura per l'attribuzione dei titoli di esportazione per taluni prodotti lattiero-caseari da esportare verso la Repubblica dominicana nell'ambito di un contingente aperto per tale paese.
(2)L'articolo 29 del regolamento (CE) n. 1187/2009 contempla la possibilità che gli operatori presentino le domande dei titoli di esportazione dal 20 al 30 maggio per le esportazioni relative all'anno contingentale dal 1o luglio al 30 giugno dell'anno seguente. Ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1187/2009, è opportuno determinare in quale misura è possibile concedere i titoli di esportazione per i quantitativi richiesti in maggio e fissare il coefficiente di attribuzione per ciascuna quota del contingente.
(3)Le domande presentate fra il 20 e il 30 maggio 2016 riguardano quantitativi inferiori a quelli disponibili. Di conseguenza, ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (CE) n. 1187/2009, è opportuno fissare il quantitativo residuo per il quale sarà possibile presentare domanda di titoli di esportazione dal 1o al 10 novembre 2016,
Ha adottato il seguente Regolamento:
Articolo 1
Sono accettate le domande di titoli di esportazione presentate fra il 20 e il 30 maggio 2016.
Ai quantitativi oggetto di domande di titoli di esportazione di cui al primo comma del presente articolo per i prodotti di cui all'articolo 27, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1187/2009 sono applicati i seguenti coefficienti di attribuzione:
-1,00 per le domande presentate per la quota del contingente di cui all'articolo 28, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1187/2009,
-1,00 per le domande presentate per la quota del contingente di cui all'articolo 28, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1187/2009.
Il quantitativo residuo di cui all'articolo 31, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (CE) n. 1187/2009 è pari a 8 095 tonnellate.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles,il 24 Giugno 2016
Per la Commissione,
a nome del Presidente
Jerzy PLEWA
Direttore Generale dell'Agricoltura e dello Sviluppo Rurale
Tratto da:
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R1027