Regolamento d’Esecuzione (UE) 2016/1006 della Commissione del 22 Giugno 2016.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 551/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sull'organizzazione e l'uso dello spazio aereo nel cielo unico europeo («regolamento sullo spazio aereo») (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,

considerando quanto segue:

(1)L'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 255/2010 della Commissione (2) impone che le misure tese a pianificare, coordinare e attuare la gestione del flusso di traffico aereo (air traffic flow management — ATFM), adottate dalle parti o dai loro mandatari che partecipano alle procedure di ATFM di cui all'articolo 1, paragrafo 3, siano conformi alle disposizioni dell'ICAO precisate nell'allegato. Tale allegato menziona le diverse definizioni e disposizioni di cui all'allegato 11 della Convenzione sull'aviazione civile internazionale (convenzione di Chicago) e in particolare alla tredicesima edizione della medesima (luglio 2001), che include la modifica n. 47. Dall'adozione del regolamento (UE) n. 255/2010, l'ICAO ha modificato numerose definizioni e disposizioni dell'allegato 11 della Convenzione di Chicago, e incluso, di recente, la modifica n. 49.

(2)L'allegato del regolamento (UE) n. 255/2010 fa riferimento anche a disposizioni stabilite nelle procedure regionali supplementari dell'ICAO (doc. 7030), in particolare alla quinta edizione di quest'ultimo, del 2007. La quinta edizione del doc 7030 reca però la data effettiva del 2008 e il riferimento al 2007 come data dell'edizione deve quindi essere corretto.

(3)Occorre perciò correggere e aggiornare anche i riferimenti all'allegato 11 della convenzione di Chicago e al doc. 7030 dell'ICAO che si trovano nel regolamento (UE) n. 255/2010, in modo che gli Stati membri possano soddisfare i loro obblighi giuridici internazionali e dare coerenza al quadro normativo internazionale dell'ICAO.

(4)È quindi opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 255/2010.

(5)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il cielo unico, istituito dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (3),

Ha adottato il seguente Regolamento:

Articolo 1

Il testo dell'allegato del regolamento (CE) n. 255/2010 è così sostituito:

«ALLEGATO

Elenco delle norme ICAO relative alla gestione dei flussi del traffico aereo

1.Capitolo 3, paragrafo 3.7.5 (gestione dei flussi del traffico aereo) dell'allegato 11 della Convenzione di Chicago — Servizi di traffico aereo (13a edizione — luglio 2001, che include l'emendamento n. 49).

2.Capitolo 3 (gestione della capacità ATS e dei flussi di traffico aereo) del documento 4444 dell'ICAO, procedure per i servizi di navigazione aerea — Gestione del traffico aereo (PANS-ATM) (15a edizione — 2007).

3.Capitolo 8, paragrafo 8.3 (deroghe all'assegnazione di bande orarie ATFM) del documento 7030 dell'ICAO — Procedure supplementari regionali europee (EUR) (5a edizione 2008).

4.Capitolo 8, paragrafo 8.4.1.c) (rispetto da parte dell'operatore aereo delle misure di ATFM) del documento 7030 dell'ICAO — Procedure supplementari regionali europee (EUR) (5a edizione 2008).

5.Capitolo 2, paragrafo 2.3.2 (modifiche all'EOBT) del documento 7030 dell'ICAO — Procedure supplementari regionali europee (EUR) (5a edizione 2008).»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,il 22 Giugno 2016

Per la Commissione

Il Presidente

Jean-Claude JUNCKER

Tratto da:

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R1006

 

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