Il Consiglio dell’Unione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (1), in particolare l’articolo 25, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1)È fondamentale garantire l’indipendenza, l’elevata qualità scientifica, la trasparenza e l’efficienza dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA). È altresì indispensabile assicurare la collaborazione di EFSA con gli Stati membri.
(2)Il mandato di sette membri del consiglio di amministrazione di EFSA terminerà il 30 giugno 2016.
(3)L’elenco dei candidati presentato dalla Commissione è stato esaminato al fine di nominare sette nuovi membri del consiglio di amministrazione di EFSA sulla scorta della documentazione fornita dalla Commissione e del parere espresso dal Parlamento europeo. L’obiettivo è di garantire i più alti livelli di competenza, una vasta gamma di pertinenti conoscenze specialistiche, ad esempio in materia di gestione e di amministrazione pubblica, e la distribuzione geografica più ampia possibile all’interno dell’Unione.
(4)L’articolo 25 del regolamento (CE) n. 178/2002 dispone che quattro membri del consiglio di amministrazione di EFSA abbiano esperienza in associazioni che rappresentano i consumatori e altri raggruppamenti con interessi nella catena alimentare. Dei sette membri il cui mandato scade il 30 giugno 2016, uno possiede tale esperienza. Tale membro dovrebbe pertanto essere sostituito da un membro in possesso della stessa esperienza,
Ha adottato la seguente decisione:
Articolo 1
Le seguenti persone sono nominate membri del consiglio di amministrazione dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare per il periodo dal 1° Luglio 2016 al 30 Giugno 2020:
-Aivars BĒRZIŅŠ
-Zita ČEPONYTĖ (*)
-Didier HOUSSIN
-Jaana HUSU-KALLIO
-Giuseppe RUOCCO
-Andrej SIMONČIČ
-Michael WINTER
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Lussemburgo,il 16 Giugno 2016
Per il Consiglio
Il Presidente
L. F.ASSCHER
Tratto da:
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016D0621(03)