La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1)In conformità all'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003, Danisco (UK) Ltd ha presentato una domanda in cui propone di modificare il nome del titolare dell'autorizzazione con riferimento al regolamento (CE) n. 1290/2008 della Commissione relativo all'autorizzazione di un preparato di Lactobacillus rhamnosus (CNCM-I-3698) e Lactobacillus farciminis (CNCM-I-3699) (2).
(2)Il richiedente sostiene di aver trasferito i diritti di commercializzazione del preparato di Lactobacillus rhamnosus (CNCM-I-3698) e Lactobacillus farciminis (CNCM-I-3699) a STI Biotechnologie con effetto a decorrere dal 12 novembre 2015.
(3)Le modifiche proposte dei termini dell'autorizzazione sono di natura puramente amministrativa e non comportano una nuova valutazione dell'additivo in questione. L'Autorità europea per la sicurezza alimentare è stata informata in merito alla presentazione della domanda.
(4)Per consentire che l'additivo per mangimi sia commercializzato con il nome di STI Biotechnologie è necessario modificare i termini dell'autorizzazione.
(5)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1290/2008.
(6)Non essendovi considerazioni di sicurezza che impongano l'applicazione immediata della modifica apportata dal presente regolamento al regolamento (CE) n. 1290/2008 è opportuno prevedere un periodo di transizione durante il quale possano essere esaurite le scorte esistenti dell'additivo, delle premiscele e dei mangimi composti contenenti l'additivo.
(7)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
Ha adottato il seguente Regolamento:
Articolo 1
Nell'allegato del regolamento (CE) n. 1290/2008, seconda colonna, le parole «Danisco (UK) Ltd» sono sostituite da «STI Biotechnologie».
Articolo 2
Le scorte esistenti dell'additivo, delle premiscele e dei mangimi composti contenenti l'additivo conformi alle disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento possono continuare ad essere immesse sul mercato e utilizzate fino ad esaurimento.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles,l'8 Giugno 2016
Per la Commissione
Il Presidente
Jean-Claude JUNCKER
Tratto da:
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R0895