Il Consiglio dell’Unione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (UE) 2016/72 (1) del Consiglio stabilisce, per il 2016, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione.
(2)Ai fini della gestione delle possibilità di pesca del cicerello nelle divisioni CIEM IIa e IIIa e nella sottozona CIEM IV, l'allegato IID del regolamento (UE) 2016/72 definisce sette zone di gestione in cui si applicano limiti di cattura specifici.
(3)A norma del regolamento (UE) 2016/72, modificato dal regolamento (UE) 2016/458 del Consiglio (2), il totale ammissibile di catture (TAC) per il cicerello nelle acque dell'Unione delle divisioni CIEM IIa e IIIa e della sottozona CIEM IV è fissato a 87 219 tonnellate, mentre il limite di cattura per il cicerello nella zona di gestione 1 è fissato a 13 000 tonnellate, al fine di consentire alla Danimarca di effettuare un esercizio di monitoraggio in tempo reale per ottenere indicazioni più precise sullo stato reale dello stock, conformemente al parere espresso dal CIEM riguardo a una richiesta specifica.
(4)Dall'analisi dei risultati del monitoraggio in tempo reale delle dimensioni dello stock risulta che i limiti di cattura per il cicerello nella zona 1 avrebbero dovuto essere mantenuti a 5 000 tonnellate come inizialmente raccomandato dal CIEM per questa zona.
(5)In tali circostanze, il TAC dovrebbe essere ridotto di 8 000 tonnellate. Sulla base dell'impegno assunto dalla Danimarca prima dell'adozione del regolamento 2016/458, tale riduzione dovrebbe operare nei confronti della sotto-quota danese nella zona di gestione 3. Tale riduzione costituisce una soluzione ad hoc alla luce di una inattesa riduzione sostanziale nelle possibilità di pesca per il cicerello indicata nel parere scientifico del CIEM alla luce degli impegni specifici assunti dallo Stato membro interessato. Ciò non pregiudica il criterio della stabilità relativa e non costituirà un precedente per casi futuri.
(6)La biomassa e il reclutamento dello stock di acciuga nel Golfo di Biscaglia sono tra i più elevati nelle serie temporali storiche, il che consente di fissare un TAC precauzionale più elevato per il 2016 conformemente alla strategia di gestione valutata dal comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) nel 2014.
(7)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2016/72.
(8)Poiché la modifica dei limiti di cattura incide sulle attività economiche e sulla pianificazione della campagna di pesca dei pescherecci dell'Unione, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la pubblicazione.
Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R0891