Decisione (UE) 2016/789 della Commissione dal 1° Ottobre 2014.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 108, paragrafo 2, primo comma (1),

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato gli interessati a presentare le loro osservazioni ai sensi degli articoli suddetti (2) e viste le osservazioni trasmesse,

considerando quanto segue:

1.PROCEDIMENTO

(1)Tra il 2003 e il 2006 la Commissione ha ricevuto denunce da varie parti secondo cui Ryanair plc [«Ryanair» (3)] e il gestore dell'aeroporto di Francoforte Hahn, Flughafen Frankfurt-Hahn GmbH (in appresso: «FFHG») avrebbero ricevuto aiuti di Stato illegali dalla società Fraport AG e dai Länder (Stati federati) della Renania-Palatinato e dell'Assia. Il denunciante ha fornito ulteriori informazioni il 22 settembre 2003 e il 1o giugno 2006.

(2)Con lettere del 25 settembre 2006 e del 9 febbraio 2007 la Commissione ha chiesto informazioni alla Germania. La Germania ha risposto rispettivamente con lettere del 20 dicembre 2006 e del 29 giugno 2007.

(3)Con lettera del 17 giugno 2008 la Commissione ha comunicato alla Germania la propria decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 108, paragrafo 2, del trattato, in relazione al finanziamento a favore di FFHG e ai rapporti finanziari tra quest'ultima e Ryanair (la «decisione di avvio del procedimento del 2008»). La Germania ha trasmesso le sue osservazioni il 27 ottobre 2008.

(4)La decisione di avvio del procedimento del 2008 è stata registrata con il numero SA.21121 (C29/08). La decisione di avvio del procedimento del 2008 è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (4) il 17 gennaio 2009. La Commissione ha invitato gli interessati a presentare le proprie osservazioni sulle misure in questione entro un mese dalla data di pubblicazione.

(5)La Commissione ha ricevuto osservazioni da Deutsche Lufthansa AG («Lufthansa»), l'Associazione federale dei vettori aerei tedeschi (Bundesverband der Deutschen Fluggesellschaften, «BDF»), Ryanair, Société Air France SA («Air France») e dall'Associazione delle compagnie aeree europee (Association of European Airlines, «AEA»), e ha trasmesso tali osservazioni alla Germania con lettera del 16 aprile 2009. La Germania, cui era stato concesso un mese di tempo per rispondere, ha trasmesso le proprie osservazioni e ulteriori informazioni il 1o luglio 2009.

(6)Con lettera del 4 marzo 2011 Lufthansa ha fornito ulteriori informazioni relative alla decisione di avvio del procedimento del 2008, in merito a nuove presunte misure di aiuto di Stato.

(7)Con lettera del 18 marzo 2011 la Commissione ha trasmesso la denuncia alla Germania, chiedendo ulteriori informazioni sulle nuove affermazioni, riguardanti misure di aiuto di stato. La Germania ha risposto con lettere del 19 maggio 2011 e del 23 maggio 2011.

(8)Tali risposte erano però incomplete. Di conseguenza, con lettera del 6 giugno 2011 la Commissione ha inviato un sollecito ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento del Consiglio (CE) n. 659/1999 (5). La Germania ha risposto con lettere del 14 giugno 2011 e del 16 giugno 2011.

(9)Con lettera del 13 luglio 2011 la Commissione ha informato la Germania della propria decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 108, paragrafo 2, del trattato in riferimento alla linea di credito fornita a FFHG dallo strumento di cash pool del Land Renania-Palatinato, al prestito erogato a FFHG dalla Investitions- und Strukturbank del Land Renania-Palatinato («ISB») e dalla garanzia per il prestito ISB offerta a FFHG dal Land Renania-Palatinato (la «decisione di avvio del procedimento del 2011»). La decisione di avvio del procedimento del 2011 è stata registrata con il numero SA.32833 (2011/C). La sua pubblicazione è avvenuta nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (6) il 21 luglio 2012.

(10)Con lettera del 20 febbraio 2012 la Commissione ha chiesto ulteriori informazioni in merito alla decisione di avvio del procedimento del 2008. La Germania ha risposto con lettera del 16 aprile 2012. Con lettera del 27 luglio 2012 la Commissione ha chiesto nuovamente ulteriori informazioni. La Germania ha risposto con lettera del 4 settembre 2012.

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Tratto da:

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016D0789

 

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