Direttiva (UE) 2016/801 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 Maggio 2016.

Il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 79, paragrafo 2, lettere a) e b),

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1)Poiché si rendono necessarie varie modifiche delle direttive 2004/114/CE (4) e 2005/71/CE del Consiglio (5), a fini di chiarezza è opportuno procedere alla loro rifusione.

(2)La presente direttiva dovrebbe soddisfare l'esigenza individuata nelle relazioni sull'applicazione delle direttive 2004/114/CE e 2005/71/CE di rimediare alle carenze rilevate, di garantire trasparenza e certezza giuridica maggiori e di offrire un quadro giuridico coerente per le diverse categorie di cittadini di paesi terzi che giungono nell'Unione. Dovrebbe pertanto semplificare e razionalizzare in un unico strumento le disposizioni applicabili a tali categorie. Nonostante le differenze tra le categorie contemplate dalla presente direttiva, queste condividono alcune caratteristiche e per questo possono essere disciplinate da un unico quadro giuridico a livello di Unione.

(3)È opportuno che la presente direttiva contribuisca all'obiettivo del programma di Stoccolma di ravvicinare tra loro le legislazioni nazionali relative all'ingresso e al soggiorno dei cittadini di paesi terzi. L'immigrazione in provenienza dai paesi terzi apporta personale altamente qualificato, e gli studenti e i ricercatori sono, in particolare, categorie sempre più richieste. Il loro ruolo nell'alimentare una risorsa cruciale dell'Unione, il capitale umano, è fondamentale in quanto permettono una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e pertanto contribuiscono agli obiettivi della strategia Europa 2020.

(4)Le relazioni sull'attuazione delle direttive 2004/114/CE e 2005/71/CE hanno evidenziato alcune carenze connesse principalmente ai requisiti di ammissione, ai diritti, alle garanzie procedurali, all'accesso degli studenti al mercato del lavoro durante gli studi e alle disposizioni sulla mobilità all'interno dell'UE. Inoltre, sono stati ritenuti necessari miglioramenti specifici riguardanti le categorie opzionali dei cittadini di paesi terzi. Successive e più ampie consultazioni hanno inoltre sottolineato la necessità di garantire maggiori possibilità di ricerca di lavoro a ricercatori e studenti e maggiore protezione alle persone collocate alla pari, che non rientrano nell'ambito di applicazione delle direttive 2004/114/CE e 2005/71/CE.

(5)Al fine di istituire progressivamente uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di misure in materia di asilo, immigrazione e salvaguardia dei diritti dei cittadini di paesi terzi.

(6)La presente direttiva dovrebbe inoltre favorire i contatti interpersonali e la mobilità, in quanto elementi essenziali della politica esterna dell'Unione, specialmente nei confronti dei paesi cui si applica la politica europea di vicinato e dei partner strategici dell'Unione. Dovrebbe altresì contribuire all'approccio globale in materia di migrazione e mobilità e ai relativi partenariati per la mobilità, che costituiscono un quadro concreto per il dialogo e la cooperazione tra gli Stati membri e i paesi terzi, anche agevolando e strutturando la migrazione regolare.

(7)La migrazione per i motivi previsti nella presente direttiva dovrebbe generare conoscenze e competenze e promuoverne l'acquisizione. Essa costituisce una forma di arricchimento reciproco per quanti migrano, per lo Stato d'origine e per lo Stato membro interessato, rafforzando nel contempo i legami culturali e arricchendo la diversità culturale.

(8)La presente direttiva dovrebbe promuovere l'Unione come polo di attrazione per la ricerca e l'innovazione e favorirla nella competizione mondiale per i talenti, conducendo in tal modo a un aumento della sua competitività globale e dei suoi tassi di crescita e creando nel contempo posti di lavoro che contribuiscano più ampiamente alla crescita del PIL. Aprire l'Unione ai cittadini di paesi terzi che possono essere ammessi ai fini della ricerca è inoltre uno degli obiettivi dell'iniziativa faro «Unione dell'innovazione». Creare un mercato del lavoro aperto per ricercatori dell'Unione e dei paesi terzi è d'altra parte uno degli obiettivi fondamentali dello Spazio europeo della ricerca, uno spazio unificato caratterizzato dalla libera circolazione di ricercatori, conoscenze scientifiche e tecnologia.

(9)È opportuno agevolare l'ammissione di cittadini di paesi terzi che ne fanno domanda ai fini della realizzazione di un'attività di ricerca mediante una procedura di ammissione indipendente dal loro rapporto giuridico con l'istituto di ricerca ospitante e non richiedendo più il rilascio di un permesso di lavoro oltre a un'autorizzazione. Tale procedura dovrebbe fondarsi sulla collaborazione degli istituti di ricerca con le autorità degli Stati membri competenti in materia di immigrazione, attribuendo ai primi un ruolo di primo piano nella procedura di ammissione al fine di agevolare e accelerare l'ingresso dei cittadini di paesi terzi che ne fanno domanda ai fini della realizzazione di un'attività di ricerca nell'Unione, pur facendo salve le prerogative degli Stati membri in materia di politica di immigrazione. Gli istituti di ricerca, che gli Stati membri dovrebbero poter approvare preventivamente, dovrebbero poter firmare con un cittadino di un paese terzo, ai fini della realizzazione di un'attività di ricerca, una convenzione di accoglienza o un contratto. Sulla base della convenzione di accoglienza o del contratto, gli Stati membri dovrebbero rilasciare un'autorizzazione se sono soddisfatte le condizioni relative all'ingresso e al soggiorno.

(10)Dal momento che gli sforzi per raggiungere l'obiettivo di investire il 3 % del PIL nella ricerca riguardano in gran parte il settore privato, tale settore dovrebbe essere incoraggiato, se del caso, ad assumere più ricercatori negli anni futuri.

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Tratto da:

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016L0801

 

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