Decisione d’Esecuzione (UE) 2016/764 della Commissione del 12 Maggio 2016.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (1), in particolare l'articolo 16, paragrafo 3, quarta frase,

considerando quanto segue:

(1)In seguito all'adozione della decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione (2), e fino al febbraio 2016, l'Italia ha notificato alla Commissione diversi focolai di Xylella fastidiosa (Wells et al.) (di seguito «l'organismo specificato») in varie parti della zona circostante il territorio della provincia di Lecce. Questi focolai sono insorti in diversi comuni situati nelle province di Taranto e Brindisi. L'ultima verifica effettuata dalla Commissione nel novembre 2015 ha inoltre confermato che le attività d'ispezione richieste dalla decisione di esecuzione (UE) 2015/789 sono state svolte solo in misura molto limitata nella zona circostante la provincia di Lecce. Essa ha altresì confermato che l'attuale programma di ispezioni continua a non garantire la tempestiva individuazione di nuovi focolai né l'accurata determinazione dell'effettiva misura della diffusione dell'organismo specificato nella zona presa in considerazione.

(2)La stessa verifica ha inoltre confermato il rischio di una rapida diffusione dell'organismo specificato nel resto della suddetta zona. Per questo motivo, e data l'estensione di tale area, è opportuno ampliare la zona infetta in cui applicare misure di contenimento oltre la provincia di Lecce e consentire lo spostamento di piante specificate al di fuori di tale zona solo a condizioni estremamente rigorose. Tale estensione deve avvenire senza indugio, considerando che il rischio di un'ulteriore diffusione dell'organismo specificato nel resto del territorio dell'Unione aumenta durante il periodo di volo degli insetti vettori, che coincide con l'inizio della primavera. È pertanto necessario estendere la zona infetta a quei comuni, o a quelle parti di alcuni comuni, delle province di Brindisi e Taranto in cui si sono verificati focolai dell'organismo specificato o in cui è probabile che tale organismo si sia già diffuso e radicato. La zona infetta non deve tuttavia includere quell'area che l'Italia ha dichiarato indenne dall'organismo specificato prima dell'adozione della presente decisione.

(3)Ai fini della certezza del diritto, è opportuno modificare la formulazione dell'articolo 7, paragrafo 2, lettera c), in modo da rendere esplicito che le misure da adottare conformemente all'articolo in questione sono da applicarsi nella zona infetta e non al di fuori di essa.

(4)Al fine di garantire un'efficace protezione (dall'organismo specificato) nel resto del territorio

dell'Unione e in vista dell'espansione della zona di contenimento, è opportuno che la zona di sorveglianza venga sostituita da nuove prescrizioni relative alle ispezioni nella zona di contenimento. Detti requisiti dovrebbero essere applicati ad una zona che si estende per 20 km a partire dai confini con la zona cuscinetto fino alla zona di contenimento e all'interno della zona cuscinetto circostante di 10 km.

(5)In seguito all'adozione della decisione di esecuzione (UE) 2015/789, l'esperienza ha dimostrato che è sproporzionato applicare le stesse prescrizioni allo spostamento delle piante specificate all'interno delle zone infette e al loro spostamento dalle zone infette verso le zone cuscinetto, in quanto l'organismo specificato è già radicato in tali zone infette.

(6)In seguito all'adozione della decisione di esecuzione (UE) 2015/789, l'esperienza ha confermato che le piante specificate coltivate per tutto il loro ciclo vitale in vitro, in un mezzo sterile, non rappresentano un rischio di diffusione dell'organismo specificato, in quanto tale modalità di coltivazione preclude la possibilità di contatto con i vettori del suddetto organismo, eliminando così il rischio di contagio. È pertanto opportuno autorizzare la circolazione interna e l'introduzione nell'Unione delle piante specificate in questione a determinate condizioni.

(7)In seguito all'adozione della decisione di esecuzione (UE) 2015/789, l'esperienza con i controlli ufficiali ha dimostrato che, per quanto riguarda i controlli ufficiali al momento dell'introduzione nell'Unione, le piante specificate originarie di zone indenni dall'organismo specificato dovrebbero rispettare gli stessi requisiti delle piante specificate originarie di paesi terzi in cui l'organismo specificato non è presente.

(8)È opportuno modificare l'allegato I al fine di includere tutte le specie vegetali che sono state identificate dalla Commissione come piante specificate in seguito all'adozione della decisione di esecuzione (UE) 2015/2417 della Commissione (3).

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Tratto da:

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016D0764

 

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