Decisione d’Esecuzione (UE) 2016/715 della Commissione dell'11 Maggio 2016.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (1), in particolare l'articolo 16, paragrafo 3, terza frase,

considerando quanto segue:

(1)La Guignardia citricarpa Kiely (tutti i ceppi patogeni per Citrus) è elencata al punto c) 11 dell'allegato II, sezione I, parte A, della direttiva 2000/29/CE come organismo nocivo la cui presenza è sconosciuta nell'Unione. Dal 2011, in seguito all'approvazione di un nuovo codice per la nomenclatura dei funghi da parte del Congresso Internazionale di Botanica, tale organismo è stato denominato Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa, di seguito «Phyllosticta citricarpa».

(2)Dato l'elevato numero di intercettazioni ricorrenti su agrumi originari del Brasile e del Sudafrica, questi sono stati oggetto di misure specifiche per l'introduzione nell'Unione. Tali misure sono state istituite dalla decisione 2004/416/CE della Commissione (2) per gli agrumi originari del Brasile, e dalla decisione di esecuzione 2014/422/UE della Commissione (3) per gli agrumi originari del Sud Africa.

(3)Date le intercettazioni ricorrenti di Phyllosticta citricarpa su agrumi originari del Brasile, è opportuno stabilire condizioni di registrazione e di documentazione adeguate prima dell'esportazione di tali frutti. È opportuno che tali condizioni si applichino agli agrumi prodotti in un luogo in cui non è stato osservato nessun sintomo di Phyllosticta citricarpa.

(4)Nel 2015 gli Stati membri hanno notificato più volte un elevato numero di intercettazioni di Phyllosticta citricarpa a seguito delle importazioni di agrumi originari dell'Uruguay. È pertanto necessario adottare misure per tali frutti originari dell'Uruguay; esse dovrebbero essere simili a quelle adottate per tali frutti originari del Sud Africa. Dato che molte di queste intercettazioni si sono verificate sui frutti di Citrus sinensis (L.) Osbeck «Valencia», tali frutti dovrebbero essere oggetto di analisi per l'individuazione di infezioni latenti in aggiunta alle misure da applicare a tutti gli agrumi.

(5)Alla luce della valutazione del rischio fitosanitario dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (4), le importazioni di agrumi destinati esclusivamente alla trasformazione in succo presentano meno rischi di trasferimento di Phyllosticta citricarpa in una pianta ospite adatta in quanto all'interno dell'Unione sono oggetto di controlli ufficiali che prevedono prescrizioni specifiche in materia di circolazione, trasformazione, magazzinaggio, condizionamento, imballaggio ed etichettatura. Pertanto l'importazione può essere consentita applicando requisiti meno severi.

(6)Ai fini dell'introduzione nell'Unione dovrebbe essere garantita la completa tracciabilità dei frutti specificati. L'area di produzione, gli impianti di imballaggio e gli operatori coinvolti nella manipolazione dei frutti specificati dovrebbero essere soggetti a registrazione ufficiale. Per tutta la durata dello spostamento dall'area di produzione all'Unione, i frutti specificati dovrebbero essere accompagnati da documenti rilasciati sotto la supervisione dell'organismo nazionale competente per la protezione delle piante.

(7)Per motivi di chiarezza, le prescrizioni di cui alla decisione 2004/416/CE e alla decisione di esecuzione 2014/422/UE dovrebbero essere sostituite da una nuova serie di prescrizioni per gli agrumi originari del Brasile, del Sudafrica e dell'Uruguay in un unico atto. La decisione 2004/416/CE e la decisione di esecuzione 2014/422/UE dovrebbero pertanto essere abrogate.

(8)Le misure stabilite dalla presente decisione devono essere applicate a decorrere dal 1o giugno 2016 in modo da dare alle organizzazioni nazionali per la protezione delle piante, agli organismi ufficiali responsabili e agli operatori interessati tempo sufficiente per adeguarsi alle nuove prescrizioni.

(9)La presente decisione si applica fino al 31 marzo 2019.

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Tratto da:

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016D0715

 

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