Il Consiglio dell’Unione europea,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 38, terzo comma,
vista la decisione 2014/73/PESC del Consiglio, del 10 febbraio 2014, relativa a un'operazione militare dell'Unione europea nella Repubblica centrafricana (EUFOR RCA) (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)A norma dell'articolo 8, paragrafo 2 della decisione 2014/73/PESC, il Consiglio ha autorizzato il Comitato politico e di sicurezza (CPS) a prendere le decisioni pertinenti in merito all'accettazione dei contributi proposti dagli Stati terzi.
(2)A seguito della raccomandazione del comandante dell'operazione EUFOR RCA e del parere del Comitato militare dell'Unione europea relativi al contributo della Serbia, il contributo di quest'ultima dovrebbe essere accettato.
(3)A norma dell'articolo 5 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'elaborazione e all'attuazione di decisioni e azioni dell'Unione che hanno implicazioni nel settore della difesa,
Ha adottato la seguente decisione:
Articolo 1
1.Il contributo della Serbia all'operazione militare dell'Unione europea nella Repubblica centrafricana (EUFOR RCA) è accettato e considerato significativo.
2.La Serbia è esentata dai contributi finanziari al bilancio di EUFOR RCA.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il 24 Luglio 2014
Per il Comitato Politico e di Sicurezza
Il Presidente
W. STEVENS
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2014_267_R_0007