La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel che modifica la direttiva 93/12/CEE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 7 quater, paragrafo 6,
vista la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (2), in particolare l'articolo 18, paragrafo 6,
considerando quanto segue:
(1)Le direttive 98/70/CE e 2009/28/CE stabiliscono, inter alia, i criteri di sostenibilità per i biocarburanti e i bioliquidi. Le disposizioni degli articoli 7 ter e 7 quater e dell'allegato IV della direttiva 98/70/CE sono simili a quelle degli articoli 17 e 18 e dell'allegato V della direttiva 2009/28/CE.
(2)Quando i biocarburanti e i bioliquidi devono essere presi in considerazione ai fini di cui all'articolo 7 bis della direttiva 98/70/CE e all'articolo 17, paragrafo 1, lettere a), b) e c), della direttiva 2009/28/CE, gli Stati membri devono imporre agli operatori economici l'obbligo di dimostrare che i biocarburanti e i bioliquidi rispettano i criteri di sostenibilità di cui, rispettivamente, all'articolo 7 ter, paragrafi da 2 a 5, della direttiva 98/70/CE e all'articolo 17, paragrafi da 2 a 5, della direttiva 2009/28/CE. A tal fine gli operatori economici possono fornire prove o dati anche ottenuti conformemente a un sistema volontario nazionale o internazionale, oppure a un sistema nazionale.
(3)Gli Stati membri possono notificare alla Commissione i propri sistemi nazionali. Se la Commissione stabilisce che il sistema nazionale notificato rispetta le condizioni di cui alle direttive 98/70/CE e 2009/28/CE, i sistemi istituiti conformemente all'articolo 7 quater della direttiva 98/70/CE e all'articolo 18 della direttiva 2009/28/CE non possono rifiutare il reciproco riconoscimento con il sistema dello Stato membro notificante per quanto riguarda la verifica della conformità ai criteri di sostenibilità di cui all'articolo 7 ter, paragrafi da 2 a 5, della direttiva 98/70/CE e dell'articolo 17, paragrafi da 2 a 5, della direttiva 2009/28/CE.
(4)Il 29 settembre 2015 l'Austria ha notificato alla Commissione il proprio sistema nazionale («Austrian Agricultural Certification Scheme»). Il sistema riguarda le materie prime agricole e gli oli vegetali e si applica fino alla loro lavorazione iniziale. La Commissione ha valutato la conformità dell'Austrian Agricultural Certification Scheme con le condizioni stabilite dalle direttive 98/70/CE e 2009/28/CE.
(5)Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato sulla sostenibilità dei biocarburanti e dei bioliquidi istituito dall'articolo 25, paragrafo 2, della direttiva 2009/28/CE,
Ha adottato la seguente decisione:
Articolo 1
L'«Austrian Agricultural Certification Scheme» soddisfa le condizioni stabilite dalle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 98/70/CE e 2009/28/CE.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles,l'11 Maggio 2016
Per la Commissione
Il Presidente
Jean-Claude JUNCKER
Tratto da:
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016D0708