Decisione d’Esecuzione (UE) 2016/696 della Commissione del 4 Maggio 2016.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (1), in particolare l'allegato IV, parte A, sezione I, punti 16.2 e 16.4,

considerando quanto segue:

(1)La decisione 2006/473/CE della Commissione (2), riconosce taluni paesi terzi e talune regioni di paesi terzi come indenni da Xanthomonas campestris (tutti i ceppi patogeni nei confronti di Citrus) e Guignardia citricarpa Kiely (tutti i ceppi patogeni nei confronti di Citrus).

(2)La decisione 2006/473/CE riconosce lo Stato della Louisiana, negli Stati Uniti, come indenne da Xanthomonas campestris (tutti i ceppi patogeni nei confronti di Citrus). Sulla base delle informazioni fornite dagli Stati Uniti, lo Stato della Louisiana non dovrebbe tuttavia più essere riconosciuto come indenne da tale organismo nocivo.

(3)La decisione 2006/473/CE riconosce l'Uruguay come indenne da Guignardia citricarpa Kiely (tutti i ceppi patogeni nei confronti di Citrus). Sulla base delle informazioni fornite dal paese stesso e di ripetute intercettazioni, l'Uruguay non dovrebbe tuttavia più essere riconosciuto come indenne da tale organismo nocivo.

(4)La decisione 2006/473/CE riconosce tutte le regioni degli Stati Uniti come indenni da Guignardia citricarpa Kiely (tutti i ceppi patogeni nei confronti di Citrus) ad eccezione delle contee di Collier, Hendry e Polk situate nello Stato della Florida. Sulla base delle informazioni fornite dagli Stati Uniti, la contea di Lee non dovrebbe più essere riconosciuta come indenne da tale organismo nocivo.

(5)È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2006/473/CE.

(6)Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

Ha adottato la seguente decisione:

Articolo 1

La decisione 2006/473/CE è così modificata:

1)All'articolo 1, paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)Stati Uniti:”Arizona, California, Guam, Hawaii, Isole Marianne settentrionali, Portorico, Samoa americane, Texas e Isole Vergini americane”;»

2)L'articolo 3 è così modificato:

a)Al paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)Tutti i paesi terzi produttori di agrumi in Europa, America del Nord, centrale e del Sud e nei Caraibi ad eccezione di Argentina, Brasile, Stati Uniti e Uruguay;»

b)Al paragrafo 2, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e)Stati Uniti:”Tutte le regioni, ad eccezione delle contee di Collier, Hendry, Lee e Polk situate nello Stato della Florida”.»

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles,il 4 Maggio 2016

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione

Tratto da:

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2016_120_R_0007

 

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