Direttiva (UE) 2016/681 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 Aprile 2016.

Il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 82, paragrafo 1, lettera d), e l'articolo 87, paragrafo 2, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)Il 6 novembre 2007 la Commissione ha adottato una proposta di decisione quadro del Consiglio sull'uso dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record, PNR) nelle attività di contrasto. Tuttavia, con l'entrata in vigore del trattato di Lisbona il 1o dicembre 2009, la proposta della Commissione, all'epoca non ancora adottata dal Consiglio, è diventata obsoleta.

(2)Il «Programma di Stoccolma — Un'Europa aperta e sicura al servizio e a tutela dei cittadini» (3) invita la Commissione a presentare una proposta sull'uso dei dati PNR al fine di prevenire, accertare, indagare e reprimere i reati di terrorismo e altri reati gravi.

(3)Nella comunicazione del 21 settembre 2010 sull'approccio globale al trasferimento dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record, PNR) verso paesi terzi la Commissione espone alcuni elementi essenziali di una politica dell'Unione in questo ambito.

(4)La direttiva 2004/82/CE del Consiglio (4) disciplina la trasmissione, da parte dei vettori aerei, dei dati delle informazioni anticipate sui passeggeri (API) alle competenti autorità nazionali al fine di migliorare i controlli alle frontiere e combattere l'immigrazione irregolare.

(5)Gli obiettivi della presente direttiva sono, tra l'altro, garantire la sicurezza, proteggere la vita e l'incolumità delle persone, nonché creare un quadro normativo per la tutela dei dati PNR per quanto riguarda il loro trattamento da parte delle autorità competenti.

(6)L'uso efficace dei dati PNR, ad esempio confrontando i dati PNR rispetto a varie banche dati relative a persone e oggetti ricercati, è necessario per prevenire, accertare, indagare e perseguire i reati di terrorismo e i reati gravi e rafforzare così la sicurezza interna, per raccogliere prove e, se del caso, scoprire complici e smantellare reti criminali.

(7)La valutazione dei dati PNR consente l'identificazione di persone mai sospettate di reati di terrorismo o di reati gravi prima di tale valutazione, per cui è opportuno che le autorità competenti procedano a ulteriori verifiche. Usando i dati PNR è possibile far fronte alla minaccia di reati di terrorismo e reati gravi da una prospettiva diversa rispetto al trattamento di altre categorie di dati personali. Tuttavia, affinché il trattamento dei dati PNR rimanga nei limiti di ciò che è necessario, è opportuno che la definizione e l'applicazione dei criteri di valutazione siano limitate ai reati di terrorismo e a reati gravi per cui l'uso di tali criteri risulta pertinente. Inoltre, i criteri di valutazione dovrebbero essere definiti in maniera da ridurre al minimo il numero di persone innocenti erroneamente identificate dal sistema.

(8)I vettori aerei già raccolgono e trattano i dati PNR dei loro passeggeri a fini commerciali. La presente direttiva non dovrebbe imporre ai vettori aerei l'obbligo di raccogliere dati supplementari dai passeggeri o di conservarli, né ai passeggeri di fornire altri dati oltre a quelli già forniti ai vettori aerei.

(9)Alcuni vettori aerei conservano, come parte dei dati PNR, i dati API che raccolgono, mentre altri non lo fanno. L'uso dei dati PNR e dei dati API ha costituito un valore aggiunto in termini di assistenza apportata agli Stati membri nel verificare l'identità delle persone, rinforzando così il valore di tale risultato ai fini delle attività di contrasto e riducendo al minimo il rischio di effettuare controlli e indagini su persone innocenti. È importante pertanto garantire che i vettori aerei che raccolgono dati API li trasferiscano, indipendentemente dal fatto che conservino i dati API con mezzi tecnici diversi da quelli per gli altri dati PNR.

(10)Per prevenire, accertare, indagare e perseguire i reati di terrorismo e i reati gravi è essenziale che tutti gli Stati membri introducano disposizioni che stabiliscano a carico dei vettori aerei che effettuano voli extra-UE obblighi di trasferimento dei dati PNR raccolti, compresi i dati API. Gli Stati membri dovrebbero avere altresì la possibilità di estendere tale obbligo anche ai vettori aerei che effettuano voli intra-UE. Tali disposizioni dovrebbero lasciare impregiudicata la direttiva 2004/82/CE.

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante

Tratto da:

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016L0681

 

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