La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) (in seguito «il regolamento di base»), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3, e l'articolo 13, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
A.PROCEDURA
1.Misure in vigore
(1)Con il regolamento (CE) n. 599/2009 (2) il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biodiesel, quale definito al considerando 10, originario degli Stati Uniti d'America.
(2)Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 444/2011 (3), in seguito a un'inchiesta antielusione, il Consiglio ha esteso il dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d'America alle importazioni di biodiesel spedito dal Canada, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato originario del Canada o no («misure estese»).
(3)Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 2014/392 (4), in seguito a un riesame intermedio parziale delle misure antidumping sulle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d'America, estese alle importazioni di biodiesel spedito dal Canada, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato originario del Canada o no, il Consiglio ha concluso il riesame intermedio parziale senza modificare le misure estese in vigore.
(4)Con il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1518 (5) in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione europea («la Commissione») ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d'America («misure in vigore»).
B.DOMANDA DI RIESAME
(5)La Commissione ha ricevuto una domanda di riesame intermedio parziale («la domanda di riesame») a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, e dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base.
(6)La domanda di riesame è stata presentata dalla DSM Nutritional Products Canada Inc. (il «richiedente»), produttore esportatore del Canada, ed è limitata alla possibilità di ottenere un'esenzione dalle misure estese.
(7)Nella domanda di riesame il richiedente ha affermato di essere effettivamente un produttore del prodotto oggetto del riesame, in grado di produrre l'intero quantitativo spedito nell'Unione dall'inizio del periodo dell'inchiesta antielusione che ha condotto all'istituzione delle misure estese.
(8)Il richiedente ha sostenuto inoltre di non essere collegato a nessun produttore esportatore soggetto alle misure in vigore e di non aver eluso le misure in vigore.
C.APERTURA DI UN RIESAME INTERMEDIO PARZIALE
(9)La Commissione ha stabilito che la domanda di riesame conteneva elementi di prova sufficienti a giustificare l'apertura di un riesame intermedio parziale in conformità all'articolo 11, paragrafo 3, e all'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base. Il 19 maggio 2015 la Commissione ha perciò avviato un'inchiesta con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (6) («l'avviso di apertura»).
Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.
Tratto da:
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R0676