Regolamento d’Esecuzione (UE) 2016/673 della Commissione del 29 Aprile 2016.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3, l'articolo 16, paragrafo 1 e paragrafo 3, lettera a), l'articolo 19, paragrafo 3, l'articolo 20, paragrafo 3, l'articolo 21, paragrafo 2, l'articolo 22, paragrafo 1, e l'articolo 38, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)Le alghe marine e le altre alghe sono contemplate dal capitolo 12 della nomenclatura di Bruxelles che figura nell'allegato I del trattato. Le alghe marine e le altre alghe sono pertanto prodotti agricoli di cui all'articolo 1, paragrafo 2, primo comma, lettera a), del regolamento (CE) n. 834/2007. Poiché le «altre alghe» includono le microalghe, queste ultime rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007.

(2)Poiché nell'ambito del regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione (2) non è stata sinora definita alcuna norma per le microalghe utilizzate come alimenti e sono sorte questioni con riguardo alle norme di produzione che gli operatori sono tenuti a rispettare nella produzione di microalghe destinate a tale uso, è necessario chiarire la situazione e stabilire norme di produzione dettagliate per tali prodotti.

(3)La produzione di microalghe somiglia per molti aspetti a quella delle alghe marine, anche se non si svolge in mare. Inoltre, quando vengono successivamente utilizzate come mangime per gli animali di acquacoltura, le microalghe, come le alghe marine pluricellulari e il fitoplancton, sono già soggette alle norme di produzione dettagliate per la raccolta e la coltivazione di alghe marine sulla base dell'articolo 6 bis del regolamento (CE) n. 889/2008. È pertanto opportuno chiarire che le norme di produzione dettagliate per le alghe marine dovrebbero applicarsi anche alla produzione di microalghe destinate a essere utilizzate come alimenti.

(4)Le misure transitorie per l'utilizzo di novellame non biologico e di seme di molluschi bivalvi proveniente da incubatoi non biologici nella produzione biologica di cui all'articolo 25 sexies, paragrafo 3, e all'articolo 25 sexdecies, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (CE) n. 889/2008 scadono il 31 dicembre 2015; ciò significa che, dopo tale data, tutto il novellame e tutto il seme di molluschi utilizzati nella produzione biologica devono essere biologici. Poiché è risultato che il novellame biologico e il seme di molluschi biologico non sono disponibili in quantità sufficienti, tale data dovrebbe essere posticipata di un anno per consentire agli operatori di sviluppare la produzione di novellame biologico e seme di molluschi biologico in quantità sufficienti.

(5)Conformemente all'articolo 29 quinquies, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 889/2008 la Commissione è tenuta a riesaminare l'uso di determinate pratiche, processi e trattamenti enologici anteriormente al 1o agosto 2015 allo scopo di porre termine gradualmente o limitare ulteriormente tali pratiche.

(6)La Commissione ha chiesto al gruppo di esperti chiamati a fornire una consulenza tecnica sulla produzione biologica («EGTOP») di valutare l'effetto di tali pratiche, processi e trattamenti enologici su determinate caratteristiche essenziali del vino biologico e di indicare se sono disponibili tecniche alternative per sostituirli. L'EGTOP ha raccomandato (3) di continuare ad autorizzare il loro utilizzo nella produzione vitivinicola biologica, data la mancanza di alternative valide al momento. Ha inoltre raccomandato di rivedere tali tecniche a distanza di un determinato periodo con lo stesso scopo perseguito oggi, ossia di porvi termine gradualmente o di limitarle ulteriormente. È dunque opportuno che la scadenza del 1o agosto 2015 venga estesa di tre anni.

(7)Le autorità competenti hanno la possibilità di autorizzare eccezioni alle norme di produzione per gli animali su base temporanea in caso di circostanze specifiche che avrebbero l'effetto di impedire agli operatori di continuare o riprendere la produzione biologica. In particolare, in caso di elevata mortalità degli animali a causa di problemi sanitari o di circostanze calamitose, esse possono consentire che una mandria o un gregge siano ricostituiti o rinnovati con animali non biologici quando non siano disponibili animali allevati secondo il metodo biologico. È opportuno precisare che in questo caso il rispettivo periodo di conversione deve essere comunque rispettato in relazione agli animali non biologici introdotti nella mandria o nel gregge.

(8)Inoltre, poiché negli ultimi anni le possibilità di utilizzare novellame non biologico nella produzione biologica sono state limitate, è opportuno prevedere norme di produzione eccezionali analoghe per gli animali di acquacoltura in caso di elevata mortalità.

(9)L'allegato II del regolamento (CE) n. 889/2008 contiene l'elenco dei prodotti autorizzati per l'uso nella produzione biologica conformemente all'articolo 12, paragrafo 1, lettera h), e all'articolo 16, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 834/2007. Tali prodotti sono stati classificati in 7 gruppi sulla base di diversi criteri quali l'uso o l'origine. È utile semplificare tale presentazione e utilizzare solo i criteri di origine ai fini della classificazione.

(10)La colonna di destra della tabella dell'allegato II del regolamento (CE) n. 889/2008 specifica la descrizione, i requisiti di composizione e le condizioni per l'uso dei prodotti elencati in tale allegato, che includono microorganismi e sostanze. Le condizioni per l'uso di tali prodotti nella produzione biologica, e in particolare la corrispondente categoria di impiego (ad esempio insetticida, acaricida o fungicida) devono tuttavia rispettare le condizioni di uso per le sostanze attive di cui all'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (4) per l'agricoltura in generale. Se il loro uso è limitato dal suddetto regolamento per l'agricoltura in generale, le autorizzazioni di uso sono limitate anche per la produzione biologica. L'esperienza ha inoltre dimostrato che le condizioni per l'uso dei prodotti elencati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 889/2008 sono molto spesso le stesse nell'agricoltura biologica e in quella convenzionale e che le restrizioni d'uso sono limitate.

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Tratto da:

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2016_116_R_0004

 

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