Regolamento d’Esecuzione (UE) 2016/669 della Commissione del 28 Aprile 2016.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 3, gli articoli 12 e 41 e l'articolo 66, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)L'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione (2) fissa il numero massimo di modifiche dei programmi di sviluppo rurale che gli Stati membri possono presentare alla Commissione. È opportuno applicare norme specifiche nel caso in cui il sostegno venga concesso sotto forma di uno strumento finanziario, per offrire agli Stati membri la flessibilità necessaria all'attuazione di tale strumento. È pertanto opportuno che il numero massimo di modifiche dei programmi non si applichi alle modifiche relative alla programmazione degli strumenti finanziari.

(2)L'articolo 9 del regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 stabilisce le norme per la conversione delle unità, comprese le disposizioni sui tassi di conversione di varie categorie di animali in unità di bestiame adulto. È opportuno precisare che tali tassi di conversione si applicano non solo agli impegni riguardanti l'allevamento di razze autoctone minacciate di abbandono, ma a tutti gli impegni assunti a norma degli articoli 28, 29 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

(3)All'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014, il punto 8, paragrafo 2, della parte 1 e il punto 5, paragrafo 2, della parte 2 fissano alcune norme relative alla descrizione delle misure nell'ambito dei programmi di sviluppo rurale e dei quadri nazionali. È opportuno applicare norme specifiche nel caso in cui il sostegno venga concesso sotto forma di uno strumento finanziario, per offrire agli Stati membri la flessibilità necessaria all'attuazione di tale strumento.

(4)L'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 stabilisce i tassi di conversione degli animali in unità di bestiame adulto di cui all'articolo 9 e dispone che tali tassi possano essere aumentati per tutte le categorie incluse nella tabella e diminuiti per altri tipi di pollame, tenendo conto di prove scientifiche che devono essere debitamente spiegate e giustificate nei programmi di sviluppo rurale. È opportuno che gli Stati membri abbiano la possibilità di ridurre tali tassi di conversione non solo per l'«altro pollame» ma per tutte le categorie incluse nella tabella, ove ciò sia giustificato e basato su prove scientifiche.

(5)All'allegato III, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014, il punto 2.2 stabilisce i requisiti minimi per le azioni informative e pubblicitarie realizzate dai beneficiari durante l'attuazione di un'operazione. Il punto 2.2, lettera b), prevede requisiti diversi in funzione del sostegno pubblico complessivo. Al fine di garantire la proporzionalità e armonizzazione dei requisiti, è opportuno fissare un'unica soglia di 50 000 EUR. Inoltre, tenuto conto della natura particolare delle misure connesse alla superficie e agli animali e di altre misure che non riguardano gli investimenti, è opportuno che gli Stati membri abbiano la facoltà di decidere se tali misure debbano essere soggette agli obblighi di informazione.

(6)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014.

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Tratto da:

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R0669

 

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