Regolamento d’Esecuzione (UE) 2016/662 della Commissione dal 1° Aprile 2016.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 29, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (CE) n. 1213/2008 della Commissione (2) ha istituito un primo programma comunitario coordinato di controllo pluriennale per il periodo 2009, 2010 e 2011. Il programma è continuato nel quadro di successivi regolamenti della Commissione, il più recente dei quali è il regolamento di esecuzione (UE) 2015/595 della Commissione (3).

(2)Nell'Unione i principali componenti della dieta sono costituiti da trenta/quaranta prodotti alimentari. Dato che l'utilizzo di antiparassitari subisce notevoli cambiamenti nel corso di un triennio, è opportuno monitorare gli antiparassitari in tali prodotti alimentari nell'arco di vari cicli triennali per permettere di valutare l'esposizione dei consumatori e l'applicazione della normativa dell'Unione.

(3)L'Autorità europea per la sicurezza alimentare, di seguito denominata «l'Autorità», ha presentato una relazione scientifica sulla valutazione del progetto del programma di controllo degli antiparassitari e ha concluso che, selezionando 683 unità di campionamento per un minimo di 32 diversi prodotti alimentari, si potrebbe stimare un tasso di superamento dei livelli massimi di residui (LMR) superiore all'1 % con un margine di errore dello 0,75 % (4). La raccolta di questi campioni dovrebbe essere ripartita tra gli Stati membri a seconda del numero di abitanti, con un minimo di 12 campioni l'anno per ciascun prodotto.

(4)Per garantire che la gamma di antiparassitari compresa nel programma di controllo sia rappresentativa degli antiparassitari utilizzati, sono stati presi in considerazione i risultati analitici dei precedenti programmi di controllo ufficiali dell'Unione.

(5)Orientamenti sulle «Procedure di controllo analitico della qualità e di convalida per le analisi dei residui di antiparassitari nei prodotti alimentari e nei mangimi» (Analytical quality control and validation procedures for pesticide residues analysis in food and feed) sono pubblicati sul sito web della Commissione (5).

(6)Qualora la definizione del residuo di un antiparassitario comprenda altre sostanze attive, metaboliti, prodotti di degradazione o di reazione, tali composti dovrebbero essere comunicati separatamente, se misurati individualmente.

(7)Gli Stati membri, la Commissione e l'Autorità europea per la sicurezza alimentare hanno concordato misure di esecuzione sulla trasmissione di informazioni da parte degli Stati membri, come la «Descrizione standardizzata del campione» (SSD — Standard Sample Description) (6)  (7), per la comunicazione dei risultati delle analisi dei residui di antiparassitari.

(8)Per le procedure di campionamento dovrebbe essere applicata la direttiva 2002/63/CE della Commissione (8), che comprende i metodi e le procedure di campionamento raccomandati dalla commissione del Codex Alimentarius.

(9)È necessario che sia verificato il rispetto dei livelli massimi di residui relativi agli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini fissati all'articolo 10 della direttiva 2006/141/CE della Commissione (9) e all'articolo 7 della direttiva 2006/125/CE della Commissione (10), tenendo conto unicamente delle definizioni di residui contenute nel regolamento (CE) n. 396/2005.

(10)Per quanto riguarda le metodiche monoresiduo, gli Stati membri possono ottemperare agli obblighi di analisi ricorrendo ai laboratori ufficiali che già dispongono dei metodi convalidati richiesti.

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Tratto da:

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R0662

 

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