La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 26 e l'articolo 52, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)A norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Lituania ha presentato il nome «Lietuviškas skilandis» al fine di consentirne la registrazione nel registro delle specialità tradizionali garantite di cui all'articolo 22 del regolamento (UE) n. 1151/2012.
(2)Il nome «Skilandis» era stato precedentemente registrato (2) senza riserva del nome a norma dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 509/2006 del Consiglio (3) come specialità tradizionale garantita. A seguito della procedura nazionale di opposizione di cui all'articolo 26, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, il nome «Skilandis» è stato integrato dal termine «Lietuviškas» che ne identifica il carattere tradizionale e la specificità, a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012.
(3)La presentazione del nome «Lietuviškas skilandis» è stata esaminata dalla Commissione e successivamente pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (4).
(4)Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione a norma dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la denominazione «Lietuviškas skilandis» deve essere registrata,
Ha adottato il seguente Regolamento:
Articolo 1
La denominazione «Lietuviškas skilandis» (STG) è registrata.
Il disciplinare di produzione della STG «Skilandis» è considerato il disciplinare di cui all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1151/2012 per la STG «Lietuviškas skilandis» con riserva del nome.
La denominazione di cui al primo comma identifica un prodotto della Classe 1.2. Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.) di cui all'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione (5).
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles,il 27 Aprile 2016
Per la Commissione
Il Presidente
Jean-Claude JUNCKER
Tratto da:
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R0657