Regolamento d’Esecuzione (UE) 2016/657 della Commissione del 27 Aprile 2016 recante iscrizione di una denominazione nel registro delle specialità tradizionali garantite [Lietuviškas skilandis (STG)].

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 26 e l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)A norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Lituania ha presentato il nome «Lietuviškas skilandis» al fine di consentirne la registrazione nel registro delle specialità tradizionali garantite di cui all'articolo 22 del regolamento (UE) n. 1151/2012.

(2)Il nome «Skilandis» era stato precedentemente registrato (2) senza riserva del nome a norma dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 509/2006 del Consiglio (3) come specialità tradizionale garantita. A seguito della procedura nazionale di opposizione di cui all'articolo 26, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, il nome «Skilandis» è stato integrato dal termine «Lietuviškas» che ne identifica il carattere tradizionale e la specificità, a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012.

(3)La presentazione del nome «Lietuviškas skilandis» è stata esaminata dalla Commissione e successivamente pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (4).

(4)Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione a norma dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la denominazione «Lietuviškas skilandis» deve essere registrata,

Ha adottato il seguente Regolamento:

Articolo 1

La denominazione «Lietuviškas skilandis» (STG) è registrata.

Il disciplinare di produzione della STG «Skilandis» è considerato il disciplinare di cui all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1151/2012 per la STG «Lietuviškas skilandis» con riserva del nome.

La denominazione di cui al primo comma identifica un prodotto della Classe 1.2. Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.) di cui all'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione (5).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,il 27 Aprile 2016

Per la Commissione

Il Presidente

Jean-Claude JUNCKER

Tratto da:

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R0657

 

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