La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 188,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011 della Commissione (2) ha aperto e fissato le modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari per l'importazione di riso e rotture di riso, ripartiti per paese di origine e suddivisi in più sottoperiodi, in conformità all'allegato I del medesimo regolamento di esecuzione.
(2)Il mese di aprile è il secondo sottoperiodo per il contingente di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011.
(3)Dalle comunicazioni effettuate a norma dell'articolo 8, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011 risulta che, per il contingente recante il numero d'ordine 09.4130, le domande presentate nel corso dei primi dieci giorni lavorativi del mese di aprile 2016 a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del medesimo regolamento di esecuzione riguardano un quantitativo superiore a quello disponibile. È pertanto opportuno determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti per il contingente in questione, calcolato a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione (3).
(4)Dalle comunicazioni suddette risulta inoltre che, per i contingenti recanti i numeri d'ordine 09.4127, 09.4128 e 09.4129, le domande presentate nel corso dei primi dieci giorni lavorativi del mese di aprile 2016, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011, riguardano un quantitativo inferiore a quello disponibile.
(5)È inoltre opportuno fissare i quantitativi totali disponibili per il sottoperiodo successivo, a norma dell'articolo 5, primo comma, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011, per i contingenti recanti i numeri d'ordine 09.4127, 09.4128, 09.4129 e 09.4130.
(6)Per garantire un'efficace gestione della procedura di rilascio dei titoli di importazione, il presente regolamento deve entrare in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione,
Ha adottato il seguente Regolamento:
Articolo 1
1.Le domande di titoli di importazione per il riso nell'ambito del contingente recante il numero d'ordine 09.4130, di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011, presentate nel corso dei primi dieci giorni lavorativi del mese di aprile 2016, danno luogo al rilascio di titoli per il quantitativo richiesto, previa applicazione del coefficiente di attribuzione stabilito nell'allegato del presente regolamento.
2.I quantitativi totali disponibili per il sottoperiodo successivo nell'ambito dei contingenti recanti i numeri d'ordine 09.4127, 09.4128, 09.4129 e 09.4130 di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011 sono stabiliti nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles,il 26 Aprile 2016
Per la Commissione,
a nome del Presidente
Jerzy PLEWA
Direttore Generale dell'Agricoltura e dello Sviluppo Rurale
Tratto da:
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R0653