La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (1), in particolare l'articolo 160,
considerando quanto segue:
(1)Successivamente alla pubblicazione del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione (2) sono stati rilevati due errori.
(2)Il primo errore riguarda la presunzione di una dichiarazione doganale stabilita all'articolo 139 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 per alcuni tipi di merci di cui all'articolo 136, paragrafo 1, del medesimo regolamento delegato. Tale presunzione era intesa a coprire gli stessi tipi di merci di cui al regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (3) attualmente d'applicazione, vale a dire palette, container e mezzi di trasporto, pezzi di ricambio, accessori e attrezzature per palette, container e mezzi di trasporto, gli effetti personali e gli articoli da utilizzare nell'ambito di un'attività sportiva, materiale destinato al conforto dei marittimi utilizzato a bordo di una nave adibita al traffico marittimo internazionale, il materiale medico-chirurgico e di laboratorio, i materiali per la lotta contro le conseguenze di catastrofi quando questi siano usati nel contesto di misure adottate per la lotta contro le conseguenze di catastrofi o situazioni analoghe che colpiscono il territorio doganale dell'Unione e gli strumenti musicali portatili importati in regime di ammissione temporanea e destinati ad essere utilizzati come materiale professionale. Al momento di finalizzare il regolamento delegato (UE) 2015/2446, l'ordine delle merci riportate all'articolo 136 è stato modificato, ma per errore i riferimenti a quelle stesse merci nell'articolo 139 del medesimo regolamento delegato non stati aggiornati. Occorre pertanto aggiornare i riferimenti.
(3)Il secondo errore riguarda l'articolo 141, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/2446. L'articolo 233, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2454/93 attualmente d'applicazione prevede la possibilità, in un numero limitati di casi molto specifici, di considerare l'attraversamento della frontiera come una dichiarazione per l'ammissione temporanea, l'esportazione o la riesportazione. Per errore, tale disposizione non è stata inclusa nel regolamento delegato (UE) 2015/2446 e risulta pertanto impossibile la dichiarazione di talune merci mediante l'atto di varcare la frontiera del territorio doganale dell'Unione. Con l'adozione del regolamento delegato (UE) 2015/2446 non si intendeva apportare alcuna modifica della disposizione relativa ai tipi di atto che possono essere considerati una dichiarazione in dogana. Occorre pertanto rettificare l'articolo 141, paragrafo 1.
(4)Il regolamento delegato (UE) 2015/2446 dovrebbe pertanto essere rettificato di conseguenza.
(5)È opportuno che le disposizioni del presente regolamento si applichino a decorrere dal 1o maggio 2016 al fine di consentire la piena applicazione del codice,
Ha adottato il seguente Regolamento:
Articolo 1
Rettifiche del regolamento delegato (UE) 2015/2446
Il regolamento delegato (UE) 2015/2446 è così rettificato:
1)L'articolo 139 è sostituito dal seguente:
«Articolo 139
1.Se non sono state dichiarate utilizzando altri mezzi, le merci di cui all'articolo 136, paragrafo 1, lettere da a) a d), lettera h) e lettera i), si considerano dichiarate per l'ammissione temporanea a norma dell'articolo 141.
2.Se non sono state dichiarate utilizzando altri mezzi, le merci di cui all'articolo 136, paragrafo 1, lettere da a) a d), lettera h) e lettera i), si considerano dichiarate per la riesportazione a norma dell'articolo 141 all'atto dell'appuramento del regime di ammissione temporanea.»;
2)All'articolo 141, paragrafo 1, è aggiunta la seguente lettera d):
«d)Varcare la frontiera del territorio doganale dell'Unione in una delle seguenti situazioni:
i)Se è applicabile una deroga all'obbligo di trasportare le merci fino al luogo appropriato in conformità delle norme speciali di cui all'articolo 135, paragrafo 5, del codice;
ii)Se le merci sono considerate dichiarate per la riesportazione in conformità dell'articolo 139, paragrafo 2, del presente regolamento;
iii)Se le merci sono considerate dichiarate per l'esportazione in conformità dell'articolo 140, paragrafo 1, del presente regolamento.».
Articolo 2
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1° Maggio 2016.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles,il 5 Aprile 2016
Per la Commissione
Il Presidente
Jean-Claude JUNCKER
Tratto da:
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R0651