Decisione (UE) 2016/630 del Consiglio dell’11 Aprile 2016.

Il Consiglio dell’Unione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 79, paragrafo 3, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)L’accordo di riammissione tra la Comunità europea e la Federazione russa (1) del 25 maggio 2006 («accordo di riammissione») è entrato in vigore il 1o giugno 2007.

(2)L’articolo 19 dell’accordo di riammissione istituisce un comitato misto per la riammissione e ne specifica i compiti.

(3)L’articolo 19, paragrafo 1, lettera b), dell’accordo di riammissione prevede che il comitato di riammissione debba decidere le modalità necessarie per l’esecuzione uniforme dell’accordo di riammissione.

(4)L’intervista è uno degli elementi della procedura di riammissione previsti dall’accordo di riammissione. Ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 4, dell’accordo di riammissione, l’intervista deve essere organizzata quando la parte richiedente non può accludere alla domanda di riammissione nessuno dei documenti elencati negli allegati 2 e 3 dell’accordo di riammissione.

(5)Una prima raccomandazione sulle domande di riammissione che richiedono l’organizzazione di interviste è stata adottata dal comitato misto per la riammissione il 2 giugno 2009. Tale raccomandazione dovrebbe essere ulteriormemnte chiarita da una seconda raccomandazione che fornisca orientamenti per le situazioni in cui i termini per l’organizzazione di interviste non possono essere rispettati, al fine di riprogrammare tali interviste.

(6)È pertanto opportuno stabilire la posizione che deve essere adottata a nome dell’Unione nel comitato misto per la riammissione in merito alla raccomandazione sulle domande di riammissione che richiedono l’organizzazione di interviste.

(7)Il Regno Unito è vincolato dall’accordo di riammissione e partecipa pertanto all’adozione della presente decisione.

(8)L’Irlanda è vincolata dall’accordo di riammissione e partecipa pertanto all’adozione della presente decisione.

(9)La Danimarca non è vincolata dall’accordo di riammissione, non è soggetta alla sua applicazione e non partecipa pertanto all’adozione della presente decisione,

Ha adottato la seguente decisione:

Articolo unico

1. La posizione che deve essere adottata a nome dell’Unione europea in sede di comitato misto per la riammissione istituito dall’articolo 19 dell’accordo di riammissione tra la Comunità europea e la Federazione russa, in merito all’adozione della raccomandazione sulle domande di riammissione che richiedono l’organizzazione di interviste, è basata sul progetto di raccomandazione del comitato misto per la riammissione accluso alla presente decisione.

2.I rappresentanti dell’Unione nel comitato misto per la riammissione possono concordare correzioni tecniche minori del progetto di raccomandazione del comitato misto per la riammissione senza un’ulteriore decisione del Consiglio.

Fatto a Lussemburgo,l’11 Aprile 2016

Per il Consiglio

Il Presidente

M.H.P.VAN DAM

Tratto da:

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016D0630

 

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