La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, sui movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che abroga il regolamento (CE) n. 998/2003 (1), in particolare l'articolo 25, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (UE) n. 576/2013 dispone che i cani, i gatti e i furetti oggetto di movimenti a carattere non commerciale verso uno Stato membro da un territorio o un paese terzo siano accompagnati da un documento di identificazione nel formato di un certificato sanitario. L'allegato IV, parte 1, del regolamento di esecuzione n. 577/2013 della Commissione (2) stabilisce il modello di certificato sanitario.
(2)Nel modello di certificato sanitario si fa riferimento al test obbligatorio della risposta immunitaria alla vaccinazione antirabbica con esito soddisfacente da eseguirsi, in conformità all'allegato IV del regolamento (UE) n. 576/2013, su campioni di sangue prelevati da cani, gatti e furetti provenienti da o di cui è previsto il transito attraverso un territorio o un paese diverso da quelli elencati nell'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013.
(3)Date le numerose falsificazioni dei rapporti di laboratorio per quanto riguarda i risultati del test di titolazione degli anticorpi per la rabbia, è opportuno ricordare ai funzionari responsabili della certificazione nei territori o nei paesi terzi che i risultati soddisfacenti di tale test dovrebbero essere certificati soltanto dopo aver verificato l'autenticità del rapporto di laboratorio. Nel certificato sanitario dovrebbe essere inserita una nota esplicativa specifica a tal fine.
(4)La voce concernente la data di marcatura di cani, gatti o furetti nella parte I del certificato sanitario è stata inoltre interpretata erroneamente da taluni funzionari responsabili della certificazione nei paesi terzi e ha pertanto creato problemi durante i controlli di conformità alle frontiere esterne dell'Unione. Per evitare equivoci, tale voce dovrebbe essere tolta dalla parte I del certificato sanitario, che riguarda la descrizione degli animali, ed essere inserita nella parte II del certificato, che riguarda la certificazione degli animali. Nella parte II dovrebbe essere inserita anche una specifica nota esplicativa concernente la verifica della marcatura.
(5)È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013.
(6)Al fine di evitare perturbazioni dei movimenti è opportuno autorizzare per un periodo transitorio l'utilizzo dei certificati sanitari rilasciati conformemente all'allegato IV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013 prima della data di applicazione del presente regolamento.
(7)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
Ha adottato il seguente Regolamento:
Articolo 1
L'allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Per un periodo transitorio che termina il 31 dicembre 2016, gli Stati membri possono autorizzare l'entrata di cani, gatti e furetti oggetto di movimenti a carattere non commerciale verso uno Stato membro da un territorio o un paese terzo accompagnati da un certificato sanitario rilasciato entro il 31 agosto 2016 conformemente al modello figurante nell'allegato IV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013 nella versione anteriore alle modifiche introdotte dal presente regolamento.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1° Settembre 2016.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'11 Aprile 2016
Per la Commissione
Il Presidente
Jean-Claude JUNCKER
Tratto da:
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R0561