Decisione (UE) 2016/551 del Consiglio del 23 Marzo 2016.

Il Consiglio dell’Unione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 79, paragrafo 3, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)L'accordo di riammissione delle persone in posizione irregolare tra l'Unione europea e la Repubblica di Turchia («accordo») è stato concluso con decisione 2014/252/UE del Consiglio (1) ed è entrato in vigore il 1o ottobre 2014. A norma dell'articolo 24, paragrafo 3, dell'accordo, le disposizioni degli articoli 4 e 6 dell'accordo relative alla riammissione di cittadini di paesi terzi e di apolidi si applicano a decorrere dal 1o ottobre 2017.

(2)In occasione del vertice svoltosi il 29 novembre 2015, l'Unione e la Turchia hanno espresso il loro accordo politico affinché l'accordo sia pienamente applicabile a decorrere dal 1o giugno 2016.

(3)A norma dell'articolo 19, paragrafo 1, lettera b), dell'accordo, il comitato misto per la riammissione stabilisce le modalità di attuazione necessarie per l'applicazione uniforme dell'accordo. È opportuno pertanto stabilire, mediante una decisione del comitato misto per la riammissione, le modalità di attuazione necessarie per anticipare al 1o giugno 2016 l'applicabilità degli obblighi di cui agli articoli 4 e 6 dell'accordo.

(4)Il Regno Unito è vincolato dall'accordo e partecipa pertanto all'adozione della presente decisione.

(5)L'Irlanda non è vincolata dall'accordo, non è soggetta alla sua applicazione e non partecipa pertanto all'adozione della presente decisione.

(6)La Danimarca non è vincolata dall'accordo, non è soggetta alla sua applicazione e non partecipa pertanto all'adozione della presente decisione.

(7)Alla luce di quanto sopra, occorre stabilire la posizione che dev'essere adottata, a nome dell'Unione, in sede di comitato misto per la riammissione in merito a una decisione del comitato misto per la riammissione sulle modalità di attuazione per applicare gli articoli 4 e 6 dell'accordo a decorrere dal 1o giugno 2016,

Ha adottato la seguente decisione:

Articolo 1

La posizione che dev'essere adottata a nome dell'Unione in sede di comitato misto per la riammissione UE-Turchia, in merito a una decisione del comitato misto per la riammissione sulle modalità di attuazione per applicare gli articoli 4 e 6 dell'accordo di riammissione delle persone in posizione irregolare tra l'Unione europea e la Repubblica di Turchia a decorrere dal 1o giugno 2016, è basata sul progetto di decisione del comitato misto di riammissione accluso alla presente decisione.

Possono essere accettate modifiche minori di tale progetto di decisione senza un'ulteriore decisione del Consiglio.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles,il 23 Marzo 2016

Per il Consiglio

Il Presidente

A.G.KOENDERS

Tratto da:

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2016_095_R_0004

 

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