Regolamento d’Esecuzione (UE) 2016/545 della Commissione del 7 Aprile 2016 sulle procedure e sui criteri relativi agli accordi quadro per la ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (1), in particolare l'articolo 42, paragrafo 8,

considerando quanto segue:

(1)Al momento di stipulare accordi quadro, i gestori dell'infrastruttura sono tenuti a utilizzare in maniera ottimale la capacità di infrastruttura disponibile. Al tempo stesso, al fine di investire nei servizi, i richiedenti di capacità quadro possono aver bisogno di una maggiore certezza del diritto per quanto riguarda la capacità di infrastruttura disponibile per più di un periodo di programmazione.

(2)I gestori dell'infrastruttura devono riservare capacità per la procedura di programmazione annuale per organizzare tracce ferroviarie prestabilite a norma dell'articolo 14, paragrafi 3 e 5, del regolamento (UE) n. 913/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (2). Essi potrebbero anche dover fornire capacità di riserva per richieste ad hoc conformemente all'articolo 48, paragrafo 2, della direttiva 2012/34/UE. Inoltre, gli accordi quadro non dovrebbero precludere la programmazione annuale, in conformità all'articolo 42 della direttiva 2012/34/UE. Pertanto, i gestori dell'infrastruttura dovrebbero almeno programmare tali capacità di riserva e prendere in considerazione tali limitazioni prima di assegnare una parte della capacità residua attraverso accordi quadro.

(3)I potenziali richiedenti hanno bisogno di trasparenza riguardo all'assegnazione della capacità quadro e alla restante capacità indicativa su una data linea. Al fine di evitare oneri amministrativi legati agli accordi quadro, i potenziali richiedenti dovrebbero ottenere una prima indicazione della probabilità che le loro richieste siano approvate. I gestori dell'infrastruttura dovrebbero pertanto pubblicare la dichiarazione della capacità quadro nei loro prospetti informativi della rete. La dichiarazione della capacità quadro dovrebbe specificare, se del caso, se gli accordi quadro siano validi per il trasporto di merci o di passeggeri, oppure di entrambi.

(4)I gestori dell'infrastruttura e i richiedenti dovrebbero poter godere di una certa flessibilità per quanto riguarda il momento di inoltrare le richieste di capacità quadro. Al tempo stesso, i criteri per assicurare un utilizzo ottimale della capacità di infrastruttura disponibile sono più efficaci quando sono applicati contemporaneamente al maggior numero possibile di richieste. Pertanto, prima di stipulare un accordo quadro, i gestori dell'infrastruttura che non applicano una scadenza fissa annuale o pluriennale dovrebbero consultare i richiedenti che potrebbero essere interessati agli accordi quadro.

(5)I richiedenti devono essere consapevoli del fatto che i gestori dell'infrastruttura sono tenuti a utilizzare in maniera ottimale la capacità di infrastruttura disponibile, sia sulle loro reti individuali sia congiuntamente in tutto lo spazio ferroviario europeo unico. Tale obbligo dovrebbe applicarsi per tutta la durata di un accordo quadro, e anche alle tracce ferroviarie assegnate sulla scorta di accordi quadro. Di conseguenza, quando decidono di stipulare un nuovo accordo quadro, entrambe le parti di tale accordo dovrebbero aver già preso in considerazione i criteri stabiliti nel presente regolamento per garantire l'utilizzo ottimale della capacità di infrastruttura disponibile.

(6)Gli accordi quadro non dovrebbero specificare una particolare traccia ferroviaria ma indicare una fascia oraria che garantisca sufficiente flessibilità fino alla programmazione annuale delle tracce ferroviarie. Allo stesso tempo, i servizi ferroviari possono avere esigenze diverse quanto alla precisione, in termini di tempistica di effettuazione, che dovrebbero riflettersi in fasce orarie di durata diversa.

(7)L'introduzione di nuovi servizi di trasporto ferroviario richiede preventivamente autorizzazioni tecniche e di sicurezza o procedure di approvvigionamento di materiale rotabile, o entrambi, che possono richiedere un certo numero di anni. Gli investitori hanno bisogno di certezza riguardo alla capacità disponibile prima di decidere in merito a tali investimenti. Ciò giustifica la concessione ai richiedenti di un certo lasso di tempo tra la stipula dell'accordo quadro e l'avvio dei servizi nell'ambito di tale accordo, tempo durante il quale essi possono, tra l'altro, raccogliere le autorizzazioni e i certificati necessari e acquistare il materiale rotabile. I richiedenti che dimostrano di avere bisogno di questo tempo prima di poter iniziare le attività non dovrebbero essere penalizzati con la riduzione della durata dei loro accordi quadro.

(8)La fissazione di criteri per la stipula degli accordi quadro dovrebbe consentire al gestore dell'infrastruttura di offrire sul mercato la capacità di infrastruttura disponibile al fine del suo utilizzo efficace in conformità all'articolo 26 della direttiva 2012/34/UE.

(9)Gli accordi quadro dovrebbero consentire un efficace coordinamento delle richieste confliggenti e soddisfare quindi determinati criteri per quanto riguarda l'assegnazione della capacità disponibile ad altri richiedenti, la modifica e la rinuncia di capacità quadro.

(10)Il coordinamento e le consultazioni con i richiedenti che sono già titolari di un accordo quadro possono creare un onere per i gestori dell'infrastruttura e per i richiedenti stessi. Tale onere potrebbe essere sproporzionato su linee e momenti della giornata in cui l'utilizzo della capacità in virtù degli accordi quadro è comunque sensibilmente inferiore al massimo. Di conseguenza, i gestori dell'infrastruttura dovrebbero in tali casi avere la possibilità di derogare alle procedure o ai criteri stabiliti nel presente regolamento. Al tempo stesso, se il calcolo di detto massimo o l'attuazione delle soglie risultassero difficili o arbitrari, gli Stati membri potrebbero chiedere ai gestori dell'infrastruttura di non avvalersi di tale deroga. In quest'ultimo caso, per tentare di ridurre gli oneri amministrativi l'organismo di regolamentazione dovrebbe approvare tutti gli accordi quadro prima che vengano stipulati.

Nb:Per visionare il file integrale consultare il link sottostante.

Tratto da:

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R0545

 

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