Decisione d’Esecuzione (UE) 2016/537 della Commissione del 5 Aprile 2016.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 3,

visto il parere del comitato per la valutazione della conformità per la sorveglianza del mercato nel settore delle telecomunicazioni (TCAM) istituito dall'articolo 13 della direttiva 1999/5/CE,

considerando quanto segue:

(1)Quando una norma nazionale che recepisce una norma armonizzata, il cui riferimento sia stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, copre uno o più dei requisiti essenziali di cui all'articolo 3 della direttiva 1999/5/CE, si presume che un'apparecchiatura radio costruita conformemente a tale norma soddisfi i relativi requisiti essenziali.

(2)Nel luglio 2014 la Francia ha sollevato un'obiezione riguardante la norma EN 50566:2013 relativa ai requisiti per dimostrare la conformità dei campi a radiofrequenza prodotti da dispositivi portatili di comunicazione senza fili da tenere in mano e da portare a contatto del corpo, per uso da parte della popolazione (30 MHz — 6 GHz).

(3)La Francia ritiene che tale norma debba essere sottoposta a revisione per tenere maggiormente conto delle condizioni d'uso dei telefoni cellulari e di altri dispositivi portatili (come i tablet) e quindi prevedere le condizioni per la distanza alla quale valutare il tasso di assorbimento specifico (SAR) dell'organismo.

(4)Dopo aver esaminato la norma EN 50566:2013 con i rappresentanti del comitato per la valutazione della conformità per la sorveglianza del mercato nel settore delle telecomunicazioni (TCAM), la Commissione ha concluso che la norma in questione non soddisfa i requisiti essenziali di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 1999/5/CE. L'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 1999/5/CE si riferisce agli obiettivi per quanto riguarda i requisiti di sicurezza previsti dalla direttiva 2006/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2). Il punto 1, lettera d), dell'allegato I della direttiva 2006/95/CE stabilisce che «il materiale elettrico è progettato e fabbricato in modo da assicurare la protezione dai pericoli citati ai punti 2 e 3 del presente allegato, sempreché esso sia adoperato in conformità della sua destinazione e osservando le norme di manutenzione». Il punto 2 dello stesso allegato stabilisce che «In conformità al punto 1 sono previste misure di carattere tecnico affinché: a) le persone e gli animali domestici siano adeguatamente protetti dal pericolo di ferite o altri danni che possono derivare da contatti diretti o indiretti» e «c) le persone, gli animali domestici e gli oggetti siano adeguatamente protetti dai pericoli di natura non elettrica che, come insegna l'esperienza, possono derivare dal materiale elettrico».

(5)Tenendo conto della necessità di migliorare i suddetti aspetti di sicurezza della norma EN 50566:2013 e in attesa di una revisione adeguata di tale norma, la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del riferimento della norma EN 50566:2013 dovrebbe essere accompagnata da un'avvertenza appropriata,

Ha adottato la seguente decisione:

Articolo 1

Il riferimento della norma EN 50566:2013 relativa ai requisiti per dimostrare la conformità dei campi a radiofrequenza prodotti da dispositivi portatili di comunicazione senza fili da tenere in mano e da portare a contatto del corpo, per l'uso da parte della popolazione (30 MHz — 6 GHz) è pubblicato con limitazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea come indicato nell'allegato.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles,il 5 Aprile 2016

Per la Commissione

Il Presidente

Jean-Claude JUNCKER

Tratto da:

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016D0537

 

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