Decisione d’Esecuzione (UE) 2016/529 della Commissione del 31 Marzo 2016.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale, che modifica le direttive 98/56/CE, 2000/29/CE e 2008/90/CE del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 882/2004 e (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga le decisioni 66/399/CEE, 76/894/CEE e 2009/470/CE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 36, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (CE) n. 349/2005 della Commissione (2) stabilisce le norme per il versamento di un contributo finanziario dell'Unione a favore di interventi urgenti e della lotta contro certe malattie animali ai sensi della decisione 90/424/CEE del Consiglio (3). L'articolo 7 di tale regolamento stabilisce i documenti che lo Stato membro che richiede il contributo finanziario all'Unione deve presentare e i termini per la presentazione di tali documenti.

(2)La decisione 2008/444/CE della Commissione (4) dispone la concessione di un contributo finanziario dell'Unione alla Germania a copertura delle spese sostenute da tale Stato membro in seguito all'adozione delle misure per combattere la febbre catarrale degli ovini nel 2007 a norma della decisione 2009/470/CE del Consiglio (5). Una prima quota di 950 000,00 EUR è stata pertanto versata alla Germania come parte del contributo finanziario dell'Unione.

(3)A norma della decisione di esecuzione 2011/800/UE della Commissione (6) è stata versata una seconda quota di 1 950 000,00 EUR come parte del contributo finanziario dell'Unione e a norma della decisione di esecuzione 2014/131/UE della Commissione (7) è stata versata una terza quota di 1 000 000,00 EUR come parte del contributo finanziario dell'Unione.

(4)Mediante la decisione 2008/444/CE sono state soddisfatte le prescrizioni del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (8), in particolare dell'articolo 84.

(5)Il 6 giugno 2008 la Germania ha presentato alla Commissione una domanda ufficiale di rimborso, accompagnata da una relazione finanziaria, dai documenti giustificativi e da una relazione epidemiologica su ogni azienda i cui animali sono stati abbattuti e distrutti. La domanda di rimborso ammonta a 4 201 179,00 EUR. In seguito alle verifiche e ai controlli eseguiti durante l'audit condotto in loco dal servizio di audit competente, l'importo di 239 629,65 EUR è stato considerato non ammissibile ai fini del rimborso conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 349/2005.

(6)Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

Ha adottato la seguente decisione:

Articolo 1

1.Il contributo finanziario dell'Unione alle spese sostenute dalla Germania nel 2007 per il finanziamento delle misure urgenti di lotta contro la febbre catarrale degli ovini è fissato a 3 961 549,35 EUR.

2.Il saldo del contributo finanziario dell'Unione da versare alla Germania è fissato a 61 549,35 EUR.

Articolo 2

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles,il 31 Marzo 2016

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione

Tratto da:

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016D0529

 

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